910.050
CH-GR
Art. 3 Ordinanza sull'agricoltura - 2. Procedura a) Procedura d'autorizzazione
Proprietà fondiaria agricola - Diritto fondiario rurale
Art. 3 Ordinanza sull'agricoltura · 2. Procedura a) Procedura d'autorizzazione
1. L'autorità che rilascia l'autorizzazione intraprende tutti i chiarimenti necessari dopo aver ricevuto la domanda. Essa può richiedere un parere dell'Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione.