1. Autorità a) Autorità di prima istanza
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
1. L'Ispettorato del registro fondiario è competente per le autorizzazioni giusta la legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e precisamente
a) le autorizzazioni eccezionali del divieto di frazionamento;
b) le autorizzazioni eccezionali del divieto di divisione materiale;
c) le autorizzazioni all'acquisto di aziende agricole o di fondi agricoli;
d) le autorizzazioni ai superamenti del limite dell'aggravio.
2. L'Ispettorato del registro fondiario dispone le menzioni nel registro fondiario in virtù dell'articolo 86 LDFR.
3. Il Governo può disciplinare diversamente le competenze.
1. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è l'autorità di vigilanza. Le autorità di stima sono le commissioni di stima.
1. L'autorità che rilascia l'autorizzazione intraprende tutti i chiarimenti necessari dopo aver ricevuto la domanda. Essa può richiedere un parere dell'Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione.
1. L'Ufficio di agricoltura è competente per rilasciare autorizzazioni giusta la legge federale sull'affitto agricolo precisamente per
a) l'autorizzazione alla pattuizione di una durata più breve dell'affitto;
b) l'autorizzazione alla pattuizione della protrazione di più breve durata dell'affitto;
c) l'autorizzazione all'affitto parcella per parcella;
d) l'autorizzazione al fitto per le aziende agricole.
2. Esso è competente per il rilascio di decisioni di accertamento ai sensi dell'articolo 49 della legge federale sull'affitto agricolo.
1. Possono presentare opposizione all'Ufficio di agricoltura contro l'affitto complementare di un'azienda agricola o di un fondo, contro il fitto pattuito per singoli fondi, come pure contro le indennità di estivazione su alpi
a) la sovrastanza di quel comune, nel quale si trovano l'azienda agricola, il fondo o parti di esso;
b) l'Ufficio cantonale controllo dei prezzi;
c) in caso di affitto complementare anche le persone che hanno un interesse tutelabile.
2. Il termine d'opposizione è di 3 mesi.
1. Per le controversie di diritto civile sull'affitto fanno stato le norme del codice di procedura civile.
1. La Scuola agraria del Plantahof, quale centro di formazione e di consulenza agraria del Cantone, conduce la formazione in campo agricolo a norma della legislazione federale. Il centro agricolo di formazione e di consulenza gestisce un internato.
2. In complemento alla Confederazione essa promuove la formazione e il perfezionamento professionale in campo agricolo e può eseguire rispettivi corsi.
3. L'azienda agricola è al servizio della formazione professionale agricola.
1. L'insegnamento nella scuola professionale e nella Scuola agraria del Plantahof è gratuito.
2. Il Governo emana le prescrizioni necessarie per l'addebito delle ulteriori spese, quali il vitto, l'alloggio, i supporti didattici e l'insegnamento per gli altri tipi di scuola e corsi.
1. Il Governo esercita la vigilanza sulla Scuola agraria del Plantahof. Esso emana i regolamenti necessari.
1. Il Cantone può sostenere la formazione in professioni agricole speciali presso istituti di formazione extracantonali. Il Governo ne disciplina i particolari.
1. Il Servizio di consulenza è a disposizione di tutte le aziende agricole. Esso organizza manifestazioni di perfezionamento nelle regioni di consulenza e consiglia contadini e contadine nelle questioni di economia aziendale, tecnica di produzione, ecologiche e dell'economia domestica rurale.
1. Il Servizio di consulenza coordina la sua attività con le scuole e organizzazioni agricole. Esso disciplina l'intervento dei singoli consulenti e dei consulenti specializzati.
1. Il Governo nomina una Commissione per la formazione e la consulenza che comprende da cinque a sette membri e designa la presidenza. La durata del mandato è limitata a quattro anni. Il mandato dei membri della Commissione comprende al massimo 12 anni.
2. La Commissione consiglia il Dipartimento nelle questioni relative alla scuola, all'azienda e alla consulenza.
1. Il Governo può concedere sussidi all'esecuzione di esperimenti pratici.
1. Per corsi, giornate informative, lunghe consulenze nonché perizie può essere pretesa una tassa appropriata. Il Governo è autorizzato a emanare una relativa tariffa.
1. La sovrastanza del comune sul cui territorio si situa il terreno incolto, decide in merito ai presupposti che motivano l'obbligo di tolleranza giusta la legge federale sull'agricoltura. Essa stabilisce contemporaneamente la data d'assunzione della gestione.
2. Le decisioni della sovrastanza comunale possono essere impugnate presso l'Ufficio di agricoltura entro 30 giorni.
1. Il Cantone sostiene nei limiti del preventivo le misure della Confederazione per lo sfruttamento adeguato di prati ricchi di specie e di quelli con piante rare.
2. Il Governo fissa le aliquote di contributo; esso può stabilire superfici minime.
1. Mediante il versamento di contributi, il Governo sostiene metodi di sfruttamento orientati sul mercato, conformi alle esigenze degli animali e rispettosi dell'ambiente, che tengono conto dello sfruttamento sostenibile ai sensi dell'articolo 11 della legge sull'agricoltura.
2. A tale scopo possono essere concessi in modo particolare contributi iniziali e di motivazione come segue
1. In base all'articolo 11 lettera a) della legge
a) alla riduzione delle spese di produzione;
b) alla realizzazione di nuovi rami di produzione e aziendali;
c) alla realizzazione di metodi alternativi di sfruttamento e produzione
d) alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
e) per informazioni e pubblicità.
2. In base all'articolo 11 lettera b) della legge
a) all'assunzione di attività lucrativa accessoria nel campo dell'agricoltura;
b) ai provvedimenti volti a promuovere un ceto rurale orientato al futuro.
3. In base all'articolo 11 lettera c) della legge
a) alla conservazione delle razze di animali da reddito e piante grigionesi;
b) per conservare le basi vitali, i paesaggi colturali e altre particolarità agricole.
3. I contributi vengono di regola versati per dieci anni al massimo.
4. Il Governo disciplina i particolari.
1. L'esecuzione degli aiuti aziendali e dei crediti d'investimento incombe alla Cooperativa grigionese di credito agrario.
2. Il Governo disciplina i particolari.
1. La Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni è incaricata dell'esecuzione della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura.
1. L'Ufficio di agricoltura è incaricato dell'esecuzione delle prescrizioni di protezione delle acque basate sul diritto federale e relative all'agricoltura. Il Governo disciplina i particolari.
1. Il Governo è autorizzato, in esecuzione della legislazione, a designare i necessari servizi specializzati.
1. L'Ufficio di agricoltura deve svolgere tutti i compiti per i quali in virtù del diritto federale o cantonale non è competente alcun'altra istanza. Esso deve segnatamente versare i contributi federali nei limiti dei presupposti del diritto federale e adempiere tutti gli obblighi collegati con essi.
1. I comuni rilevano i dati agricoli d'esercizio necessari per l'esecuzione delle disposizioni federali.
2. L'Ufficio di agricoltura emana le direttive necessarie in merito.
1. I costi per il controllo di conformità previsti dalla legislazione federale possono essere addebitati interamente o in parte agli agricoltori.
1. L'ordinanza sull'agricoltura del 26 maggio 1994 è abrogata al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.
1. La presente ordinanza entra in vigore con la revisione parziale della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura.