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Art. 2 Legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura (Legge sull'agricoltura) - Parità dei sessi

Disposizioni generali
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Art. 2 Legge sull'agricoltura · Parità dei sessi

1. Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

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