Ordinanza concernente le tasse per la navigazione interna (OTNI) - Oggetto (OTNI)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. La presente ordinanza disciplina le tasse per atti d'ufficio e servizi dell'Ufficio della circolazione nel settore dell'ammissione alla circolazione di persone e natanti per la navigazione interna.
1. Le tasse vengono riscosse forfetariamente, in funzione del tempo impiegato oppure a seconda delle infrastrutture nonché del materiale messi a disposizione.
2. Se le tasse vengono calcolate in funzione del tempo impiegato, la tariffa oraria ammonta a 140 franchi. Per ogni quarto d'ora iniziato alla persona assoggettata vengono addebitati 35 franchi.
3. Per atti d'ufficio o servizi urgenti viene riscosso un supplemento. Questo ammonta ad almeno 20 franchi, al massimo alla tassa per l'atto d'ufficio o il servizio corrispondente.
4. Le spese per esami medici, psicologici e di altro tipo sono a carico del richiedente. Esse sono dovute in aggiunta alle tasse stabilite.
1. Se la presente ordinanza non prevede alcuna tassa per le spese, per il gratuito patrocinio e per le spese ripetibili nella procedura amministrativa la tassa si conforma all'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative.
2. Se la presente ordinanza non prevede alcuna tassa per altri atti d'ufficio o servizi, la tassa viene calcolata in base alle spese generate nonché all'importanza della prestazione e all'interesse alla sua esecuzione.
3. Occorre tenere conto dei principi di calcolo conformemente al capoverso 2 anche quando la presente ordinanza prevede un quadro tariffario.
1. Per i natanti del Cantone non vengono riscosse tasse.
2. Nel singolo caso, una tassa può essere condonata del tutto o in parte se per il debitore il pagamento rappresenta un rigore sproporzionato o se una domanda viene respinta.
1. L'Ufficio della circolazione stabilisce le tasse per atti d'ufficio e servizi nel settore dell'ammissione di persone e natanti alla navigazione interna.
2. Esso decide in merito al condono integrale o parziale di una tassa.
1. La tassa per il rilascio di una nuova licenza di condurre o di un duplicato ammonta a 40 franchi.
2. La tassa per la modifica della licenza di condurre ammonta a 20 franchi. Per i cambiamenti di indirizzo non vengono riscosse tasse.
1. La tassa per la modifica della licenza di navigazione ammonta a 20 franchi. Per i cambiamenti di indirizzo non vengono riscosse tasse.
2. La tassa per il rilascio di una nuova licenza di navigazione o di un duplicato ammonta a 40 franchi.
3. Per la revoca di licenze di navigazione è dovuta una tassa di 200 franchi.
1. Le tasse per il rilascio di targhe ammontano a
a) per coppia di targhe: fr. 40.-
b) per targa singola: fr. 20.-
1. La tassa per l'esame teorico ammonta a 35 franchi.
2. La tassa per l'esame di conducente pratico per le categorie A, B e D ammonta a 140 franchi.
3. Per l'elaborazione della domanda di sostenere l'esame di conducente in un altro Cantone è dovuta una tassa di 30 franchi.
1. Le tasse per il collaudo di battelli a remi ammontano a
a) per esami successivi: fr. 35.-
b) per ammissioni di natanti con omologazione del tipo: fr. 70.-
c) per ammissioni di natanti senza omologazione del tipo: fr. 140.-
2. Le tasse per il collaudo di battelli a vela ammontano a
a) per esami successivi: fr. 70.-
b) per ammissioni di natanti con omologazione del tipo: fr. 140.-
c) per ammissioni di natanti senza omologazione del tipo: fr. 280.-
3. Le tasse per il collaudo di battelli a motore fino a 6 kilowatt ammontano a
a) per esami successivi: fr. 70.-
b) per ammissioni di natanti con omologazione del tipo: fr. 140.-
c) per ammissioni di natanti senza omologazione del tipo: fr. 280.-
4. Le tasse per il collaudo di battelli a motore oltre 6 kilowatt ammontano a
a) per esami successivi: fr. 140.-
b) per ammissioni di natanti con omologazione del tipo: fr. 210.-
c) per ammissioni di natanti senza omologazione del tipo: fr. 320.-
5. Per un onere legato all'esame straordinario viene riscosso un supplemento in funzione del tempo impiegato.
1. Chi non si presenta a un esame senza un valido motivo, disdice in ritardo la propria iscrizione senza un valido motivo oppure chi non sostiene l'esame per un altro motivo ad egli imputabile è tenuto a versare l'intera tassa di esame.
2. Una disdetta è considerata tardiva se non perviene all'Ufficio della circolazione almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'esame.
1. Per l'elaborazione della domanda di gestire una scuola di vela e di windsurf è dovuta una tassa di 140 franchi.
2. Per l'elaborazione di una domanda per lo svolgimento di una manifestazione nautica è dovuta una tassa di 140 franchi.
3. Per l'elaborazione di una domanda di permesso per la navigazione a titolo professionale su corsi d'acqua è dovuta una tassa di 140 franchi.
1. Per le attestazioni è dovuta una tassa da 10 a 100 franchi, in assenza di una specifica regolamentazione relativa alle tasse.
2. Per l'ispezione di scuole di navigazione, di vela e di windsurf è dovuta una tassa di 330 franchi.