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Legge d'introduzione alla legge federale sulla navigazione interna (LI alla LNI) - Scopo (EGZUMBSG)

19 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (19)

Testo normativo (19 Articoli)

Disposizioni generali

1. La presente legge disciplina la navigazione sui corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni.

Disposizioni generali

1. Sono considerati corsi d'acqua ai sensi della presente legge tutti i fiumi, i bacini di ritenzione fluviali, i torrenti e i canali, che non sono comprovatamente di proprietà privata.

2. In casi di controversia decide il Governo, se nel caso di acque pubbliche si tratta di un corso d'acqua o di un lago.

Disposizioni generali

1. Per la regolamentazione della navigazione sui laghi naturali e artificiali, che comprovatamente non sono di proprietà privata, sono competenti i comuni rivieraschi riservata la legislazione superiore.

2. Prima di emanare regolamentazioni per laghi artificiali e per altri laghi utilizzati devono essere uditi le concessionarie e i concessionari.

Navigazione in generale

1. Per le isole fluviali vige tra il 1o aprile e il 31 ottobre un divieto generale di attracco e di accesso.

Navigazione professionale mediante canotti pneumatici / gommoni

1. La navigazione su corsi d'acqua organizzata professionalmente con l'ausilio di canotti pneumatici/gommoni ai sensi della legislazione federale è soggetta ad autorizzazione.

2. Le impresarie e gli impresari devono farsi rilasciare ogni tre anni l'autorizzazione dall'autorità di navigazione. Alla domanda deve essere allegata in modo particolare la comprova della stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile ai sensi della legislazione federale sulla navigazione interna.

Navigazione professionale mediante canotti pneumatici / gommoni

1. Le impresarie e gli impresari sono tenuti ad istruire teoricamente e praticamente le conduttrici e i conduttori di canotti pneumatici/gommoni. Occorre prestare particolare attenzione al servizio di sicurezza e di salvataggio.

2. Il Governo può emanare prescrizioni sulla formazione delle conduttrici e dei conduttori di canotti pneumatici/gommoni.

3. Le conduttrici e i conduttori di canotti pneumatici/gommoni sono tenuti ad istruire i viaggiatori prima d'imbarcarsi su come comportarsi in casi d'emergenza.

Navigazione professionale mediante canotti pneumatici / gommoni

1. Sui seguenti corsi d'acqua e tratti è vietato esercitare la navigazione durante tutto l'anno per motivi attinenti alla protezione della natura e del paesaggio

a) Inn

1. Lej Giazöl, tra il lago di Sils e il lago di Silvaplana;

2. Innbogen, dall'IDA Staz (Celerina) alla foce del Flaz (Samedan);

3. dallo sbarramento di S-chanf fino alla foce dello Spöl.

b) Torrente Bernina/Flaz

1. dallo sbocco dell'Ova da Morteratsch fino a Punt Muragl (riservato l'art. 8 cpv. 2 lett. a).

c) Confluenza Reno Anteriore/Reno

1. da Disentis fino allo sbocco del torrente Russeina;

2. dallo sbarramento Tavanasa fino al ponte Mutteins;

3. dallo sbarramento della centrale elettrica Reichenau SA fino alla centrale.

d) Landwasser

1. da Davos Schmelzboden fino alla confluenza con l'Albula.

e) Landquart

1. dallo sbarramento di Klosters fino alla centrale di Küblis.

Navigazione professionale mediante canotti pneumatici / gommoni

1. La navigazione sui rimanenti corsi d'acqua è permessa dal 15 maggio al 30 settembre, se il livello dell'acqua è sufficientemente alto.

2. Sui tratti qui di seguito elencati è permessa la navigazione dal 1o maggio all'ultima fine settimana di ottobre

a) Flaz/Inn: da Punt Muragl a La Punt, dal 15 luglio in poi anche da Pontresina;

b) Albula/Reno Posteriore: da Sils i.D. a Reichenau;

c) Reno Anteriore: da Ilanz a Reichenau.

d) Congiunzione dei due Reni: dalla centrale elettrica Reichenau SA fino al confine cantonale;

e) Landquart: dalla centrale di Küblis fino alla Klus.

3. È vietato salire sui natanti prima delle ore 9.00. Gli ultimi passeggeri devono scendere dai natanti alle ore 19.00.

Navigazione professionale mediante canotti pneumatici / gommoni

1. L'inizio e la fine della navigazione nonché le soste e il rifocillamento sono ammessi soltanto nei luoghi appositamente autorizzati.

2. L'indicazione dei posti dove salire e scendere dai natanti nonché dei posti di sosta compete ai comuni e alle proprietarie e ai proprietari privati dei fondi. Essi tengono conto degli interessi della protezione della natura e dell'ambiente.

Navigazione professionale mediante canotti pneumatici / gommoni

1. L'autorizzazione può essere revocata, se l'impresaria e l'impresario non osservano disposizioni federale o cantonali sulla navigazione oppure se non impediscono secondo le loro possibilità simili azioni da parte delle conduttrici e dei conduttori dei natanti. La durata e l'estensione della revoca si conforma alla colpevolezza.

Navigazione professionale mediante canotti pneumatici / gommoni

1. Gli articoli da 5 a 10, ad eccezione dell'articolo 5 capoverso 2 frase 2, valgono anche per l'impiego di gommoni immatricolati come canotti pneumatici.

Navigazione non professionale con gommoni

1. Per la navigazione non professionale con gommoni capaci di ospitare più di tre persone fanno stato per analogia le limitazioni ai sensi degli articoli 7, 8, 9 capoverso 1 e dell'articolo 11.

Navigazione motorizzata

1. Le limitazioni ai sensi degli articoli 7 e 8 valgono anche per la navigazione con battelli a motore. È esclusa la navigazione di servizio segnatamente della polizia, dell'autorità di navigazione, della sorveglianza della pesca, del servizio difesa dalle perdite d'olio e dei pompieri nonché della protezione delle acque.

2. Viene considerata navigazione di servizio ai sensi del capoverso 1 anche l'impiego di battelli a motore da parte delle centrali elettriche per il soccorso in caso di disgrazie o catastrofi nonché per la costruzione e l'esercizio d'impianti idroelettrici.

Adeguamento alla mutata situazione

1. Tenuto conto delle premesse dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sulla navigazione interna il Gran Consiglio può emanare ulteriori restrizioni per la navigazione in generale e la navigazione con gommoni.

2. Se le condizioni cambiamo talmente che le premesse del diritto federale per la limitazione della navigazione non sono più date o non sono più date in ugual misura, il Gran Consiglio è autorizzato ad effettuare i relativi adeguamenti attraverso l'emanazione di un'ordinanza.

3. Per l'emanazione di prescrizioni locali speciali ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 della legge federale sulla navigazione interna è competente il Governo.

Rimedi giuridici

1. ...

2. Le detentrici e i detentori di un battello sono obbligati a dare informazioni su chi ha guidato il battello o sulla persona a cui l'hanno affidato. Questo obbligo di dare informazioni viene meno, se ad essi compete il diritto di rifiuto di testimoniare ai sensi del Codice di procedura penale.

3. La Polizia cantonale è autorizzata ad accertare o a far accertare la capacità di guida delle conduttrici e dei conduttori di battelli, a norma del Codice di procedura penale e della legislazione cantonale d'applicazione. L'articolo 55 della legge federale sulla circolazione stradale e gli articoli da 138 a 142 dell'ordinanza sull'ammissione di persone e veicoli alla circolazione stradale sono applicabili per analogia.

Rimedi giuridici

1. L'autorità di navigazione esegue la procedura amministrativa giusta gli articoli da 19 a 21 della legge federale sulla navigazione interna.

Disposizioni finali

1. Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive. Esso designa pure le autorità competenti per l'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di navigazione, per quanto la presente legge non stabilisca altrimenti.

Disposizioni finali

1. Il Governo fissa gli emolumenti per le licenze e patenti, gli esami, i permessi speciali e per altre prestazioni di servizio, che vengono fornite sulla base della legislazione sulla navigazione. Questi emolumenti ammontano nel singolo caso a 10 000 franchi al massimo e devono essere corrisposti dalle beneficiarie e dai beneficiari delle prestazioni.

Disposizioni finali

1. La presente legge viene dichiarata in vigore dal Governo dopo la sua accettazione da parte del Popolo.

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