Legge concernente la promozione e il finanziamento di misure per la protezione del clima e l'innovazione nei Grigioni (Legge grigionese sul clima e sull'innovazione, LGCI) - Scopo e oggetto (BKIG)
Indice delle disposizioni (29)
Testo normativo (29 Articoli)
1. La presente legge è funzionale alla promozione di misure per evitare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e all'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nonché all'impiego efficiente delle risorse nel Cantone dei Grigioni, tenendo conto della promozione dello sviluppo economico.
2. Essa stabilisce gli obiettivi, le misure per il raggiungimento degli obiettivi e il loro finanziamento.
1. In linea con l'Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 2015 nonché con il diritto federale, il Cantone contribuisce affinché
a) le emissioni di gas a effetto serra causate dall'uomo e presenti sul territorio cantonale vengano evitate e ridotte il più possibile entro il 2050 e l'effetto delle emissioni rimanenti venga compensato con l'impiego di tecnologie a emissioni negative (obiettivo del saldo netto pari a zero);
b) le capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici vengano potenziate; nonché
c) la competitività e la capacità di innovazione della piazza economica dei Grigioni vengano incrementate.
2. Il Governo stabilisce quali valori indicativi la quantità massima di emissioni di gas a effetto serra (bilancio delle emissioni di gas a effetto serra) nonché gli obiettivi intermedi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (percorso di riduzione). Per quanto riguarda gli obiettivi intermedi del percorso di riduzione, esso si orienta alla legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica.
1. Nel quadro delle loro competenze, il Cantone e i comuni assumono un ruolo esemplare in relazione al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
2. L'Amministrazione cantonale fa in modo di presentare un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2040. Il Governo stabilisce le misure necessarie.
3. I comuni si adoperano affinché dal 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni pari a zero.
4. Il Cantone mette a disposizione dei comuni le basi per assumere il loro ruolo esemplare.
1. Il Cantone coopera con le regioni e i comuni e può collaborare con le organizzazioni dell'economia grigionese nonché con altre istituzioni e organizzazioni per raggiungere gli obiettivi della presente legge.
2. Esso garantisce che la popolazione riceva informazioni e consulenza opportune.
1. Se viene fornito un contributo duraturo al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, i sussidi cantonali possono essere aumentati per
a) misure nel settore dell'efficienza degli edifici e misure volte ad aumentare in altri modi l'efficienza energetica conformemente all'articolo 18 - articolo 23 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni;
b) misure per il potenziamento della produzione di elettricità mediante impianti fotovoltaici conformemente all'articolo 23a e all'articolo 23b della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni;
c) misure per il potenziamento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici conformemente all'articolo 23c della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni;
d) grandi impianti per la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione di energia prevalentemente termica ai sensi dell'articolo 25 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni;
e) misure nel settore dei trasporti pubblici nonché del trasporto ferroviario combinato di merci conformemente all'articolo 22 e all'articolo 30 della legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni;
f) misure di protezione dai pericoli naturali e di conservazione delle funzioni della foresta di protezione conformemente all'articolo 46 e all'articolo 48 - articolo 51 della legge cantonale sulle foreste;
g) misure a favore dell'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali, dell'efficienza delle risorse e della chiusura dei cicli dei materiali conformemente all'articolo 11a della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente;
h) misure innovative conformemente all'articolo 12 - articolo 14 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni;
i) misure per la promozione di offerte di perfezionamento professionale conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge concernente l'incremento dell'istruzione complementare degli adolescenti e degli adulti nel Cantone dei Grigioni;
j) misure nel settore della formazione terziaria e della ricerca conformemente all'articolo 26 capoverso 2 della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca;
k) misure nell'agricoltura conformemente alla legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni;
l) misure conformemente all'articolo 11 della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura.
1. Si decide in merito all'aumento dei sussidi cantonali nel quadro delle procedure secondo le rispettive legislazioni speciali.
2. Le aliquote di sussidio massime non possono essere superate.
3. Il Governo disciplina i dettagli.
1. Il Cantone può concedere sussidi per la sperimentazione e l'applicazione di tecnologie, procedure e processi innovativi con un notevole potenziale per evitare e ridurre i gas a effetto serra.
1. Il Cantone può concedere sussidi per misure a livello di singola azienda o interaziendali su impianti di processi artigianali e industriali se in tal modo le emissioni di gas a effetto serra dei relativi processi vengono ridotte di almeno il 50 per cento e di almeno 100 tonnellate di equivalenti di CO₂ (CO₂eq) all'anno.
1. Il Cantone può concedere sussidi per la sperimentazione e l'applicazione di procedure e processi tecnici con un notevole potenziale di cattura e stoccaggio permanente di CO₂.
1. Il Cantone può concedere sussidi per impianti per la produzione e l'utilizzo di idrogeno a condizione che l'idrogeno venga prodotto da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili (idrogeno verde).
2. Il Cantone può inoltre concedere sussidi per impianti di produzione e utilizzo di combustibili e carburanti sintetici se i combustibili e i carburanti sintetici vengono prodotti a partire da idrogeno verde e da CO₂ catturato.
1. Il Cantone può concedere sussidi per progetti con carattere esemplare, che privilegiano le materie prime rinnovabili rispetto a quelle non rinnovabili oppure che rafforzano l'economia circolare.
1. Il Cantone può concedere sussidi per studi, se da essi ci si possono attendere nuove cognizioni ai sensi degli obiettivi della presente legge.
1. Il Cantone può concedere sussidi a regioni e comuni, imprese, destinazioni turistiche nonché altre istituzioni e organizzazioni per la determinazione del loro potenziale di riduzione di CO₂eq.
2. Può inoltre concedere sussidi ai comuni per l'elaborazione di piani di misure volti a raggiungere un saldo netto delle emissioni pari a zero.
1. Sussidi e prestiti possono essere concessi solo per misure nel Cantone dei Grigioni che contribuiscono in modo duraturo a raggiungere gli obiettivi della presente legge.
2. Il Governo stabilisce i presupposti di promozione. Occorre considerare adeguatamente le direttive di programmi di promozione paragonabili della Confederazione.
3. Non sussiste alcun diritto alla concessione di sussidi e prestiti.
1. Possono essere concessi sussidi fino al massimo al 50 per cento delle spese computabili per le singole misure.
2. Possono essere concessi sussidi e prestiti fino al massimo al 75 per cento delle spese computabili
a) per studi conformemente all'articolo 12;
b) eccezionalmente, per misure particolarmente efficaci per raggiungere gli obiettivi della presente legge;
c) se almeno il 25 per cento delle spese computabili viene concesso tramite prestiti.
1. Per il calcolo dei sussidi si possono considerare in particolare i seguenti criteri
a) la quantità di CO₂eq risparmiata o catturata e immagazzinata in modo permanente;
b) il potenziale di riduzione di CO₂eq oppure di cattura di CO₂;
c) il contenuto innovativo;
d) l'efficienza energetica complessiva, segnatamente in caso di impiego di elettricità invernale;
e) le emissioni di gas a effetto serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata;
f) le emissioni di gas a effetto serra generate da terzi nei settori a monte e a valle;
g) l'impatto ambientale, il consumo di risorse naturali e la circolarità;
h) il potenziale per mantenere o aumentare il valore aggiunto nel Cantone.
1. I sussidi possono essere accordati su domanda o mediante bando di gara.
1. Per misure conformemente all'articolo 7, all'articolo 9 e all'articolo 10 possono essere concessi prestiti in sostituzione o in aggiunta ai sussidi cantonali. Complessivamente non è possibile superare le aliquote di sussidio massime previste dall'articolo 15.
2. I prestiti vengono concessi per una durata massima di 20 anni.
3. Di norma devono essere assicurati e assoggettati a interessi.
1. Per il finanziamento dei sussidi cantonali e dei prestiti nonché degli aumenti dei sussidi ai sensi della presente legge, il Cantone tiene un finanziamento speciale in conformità alle disposizioni della legislazione cantonale in materia di gestione finanziaria.
2. Il patrimonio del finanziamento speciale è limitato a 250 milioni di franchi. Se il patrimonio massimo viene superato, si procede a un'attribuzione al bilancio generale dello Stato.
3. Il debito del finanziamento speciale è limitato a 50 milioni di franchi.
1. Il finanziamento speciale viene alimentato tramite
a) il 30 per cento della quota cantonale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP);
b) la quota cantonale degli utili della Banca nazionale svizzera distribuiti in un anno, nella misura in cui essa superi i 50 milioni di franchi;
c) sussidi ordinari e straordinari provenienti da mezzi statali generali secondo l'articolo 21;
d) l'attribuzione unica di mezzi statali generali pari a 200 milioni di franchi nell'anno dell'entrata in vigore della presente legge; e
e) l'attribuzione della quota cantonale ai contributi complementari della Confederazione alla perequazione delle risorse limitati fino al 2030, nella misura in cui tale quota in un anno superi i 30 milioni di franchi.
1. Con il preventivo il Gran Consiglio può attribuire al finanziamento speciale un sussidio ordinario proveniente da mezzi statali generali. Tale sussidio ammonta al massimo al due per cento dei ricavi fiscali cantonali a favore del bilancio generale dello Stato.
2. In caso di chiusura positiva del conto economico, il Gran Consiglio può decidere un sussidio straordinario supplementare per ridurre un debito del finanziamento speciale.
1. L'attribuzione di priorità in relazione all'utilizzo dei mezzi dal finanziamento speciale si basa sull'efficacia, sul grado di prontezza per l'attuazione e sull'efficienza dal profilo dei costi delle misure.
1. I sussidi che vengono aumentati in virtù dell'articolo 5 non possono essere cumulati con sussidi conformemente all'articolo 7 - articolo 11.
1. Non è possibile utilizzare mezzi provenienti dal finanziamento speciale per misure il cui effetto di protezione del clima viene compensato in altro modo tramite strumenti per la riduzione dei gas a effetto serra.
1. Il Gran Consiglio stabilisce di propria competenza nel preventivo i crediti dal finanziamento speciale per le spese ai sensi della presente legge. In merito a crediti per progetti singoli di un valore superiore ai 10 milioni di franchi si decide in decisioni separate le quali devono essere sottoposte a referendum finanziario facoltativo.
2. L'esecuzione della presente legge compete al Governo.
3. Per lo svolgimento di bandi di gara nonché per la valutazione delle misure si può fare capo a specialisti e organizzazioni esterni.
1. Le spese di esecuzione della presente legge vengono addebitate al finanziamento speciale.
1. Ogni quattro anni il Governo presenta rapporto al Gran Consiglio in merito
a) allo stato del raggiungimento degli obiettivi (controllo dei risultati) e all'impiego di mezzi dal finanziamento speciale; nonché
b) all'attribuzione di priorità in relazione al futuro utilizzo dei mezzi provenienti dal finanziamento speciale.
1. Ogni otto anni il Governo verifica la necessità, l'opportunità e l'efficacia del finanziamento speciale.
2. Esso presenta al Gran Consiglio un rapporto contenente proposte riguardo all'opportunità di mantenere, modificare o sopprimere il finanziamento speciale.
1. La presente legge vale fino al 31 dicembre 2050.