Canton Grigioni 810.200
Testo normativo (3 Articoli)
1. Il Governo è competente a ordinare dei provvedimenti, come anche ad emanare delle disposizioni ed approvare dei progetti in materia nei seguenti casi
1. Art. 4: Approvazione della cessione di diritti di utilizzazione di ogni genere;
2. Art. 11: Accordo coercitivo di diritti di utilizzazione;
3. Art. 14: Assegnazione di indennità per perdite di imposta;
4. Art. 15: Consenso e ripartizione delle spese per lavori di regolarizzazione dei corsi d'acqua;
5. Art. 17: Utilizzazione di corsi d'acqua privati e di diritti privati su corsi d'acqua pubblici;
6. Art. 21 e 24: Polizia delle acque e navigazione;
7. Art. 23: Protezione della pesca;
8. Art. 28: Costruzione e esercizio di installazioni necessarie alla flottazione dove esistono impianti idraulici;
9. Art. 32-37: Regolamento dell'utilizzazione di corsi d'acqua regolati; fissazione di eventuali indennità a utenti limitati nell'esercizio dei loro diritti; fissazione degli obblighi al contributo; formazione obbligatoria di società cooperative; decisione circa l'adesione e la partecipazione a società cooperative; allestimento e eventuale modificazione dello statuto di società cooperative.
2. Il Governo può deferire ad uno dei suoi dipartimenti singole di queste competenze.
3. ...
1. In tutti quei casi nei quali la legge federale deferisce una decisione al giudice oppure si rende necessaria una decisione e la legge federale, il diritto cantonale e il contratto di concessione non dispongono diversamente, è competente il Tribunale d'appello.
1. La presente ordinanza esecutiva entra in vigore il 1° gennaio 1918.