Ordinanza concernente l'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio (OIIISP) - Oggetto della presente ordinanza (VWPST)
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1. La presente ordinanza regola la tassazione degli impianti idraulici e delle stazioni di pompaggio da parte del Cantone dei Grigioni.
1. I particolari tecnici del calcolo dell'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio vengono ricapitolati in un'istruzione ad opera del competente dipartimento.
1. La Commissione d'imposta sugli impianti idraulici (CIII) si compone di cinque membri ordinari e di tre membri supplenti.
2. Il capo dell'Ufficio dell'energia fa parte d'ufficio della CIII ed è al contempo il suo presidente.
3. La durata della carica dei membri della CIII è di quattro anni.
1. La CIII si occupa delle opposizioni alle decisioni di tassazione, nonché di decisioni di riduzione dell’imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio del presidente o della presidente della CIII.
2. Essa decide in presenza di cinque membri con maggioranza semplice.
1. L'obbligo fiscale dei proprietari degli impianti si conforma agli articoli 33-35 LGDA.
1. I proprietari degli impianti devono misurare costantemente a proprie spese l'energia elettrica prodotta nel loro impianto in kWh o in un'altra unità fissata dalla CIII.
2. La misurazione va effettuata immediatamente dietro ai morsetti dei generatori risp. immediatamente davanti al motore delle pompe usando contatori corrispondenti alle prescrizioni del diritto federale.
1. I proprietari degli impianti devono riportare interamente e in modo opportuno le cifre registrate dai contatori e gli altri dati.
2. Essi sono tenuti a concedere sempre in visione le loro registrazioni agli organi incaricati della tassazione.
1. Le considerevoli interruzioni d'esercizio che possono influire sull'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio, vanno notificate immediatamente dai proprietari degli impianti al presidente della CIII.
1. La base per il calcolo dell'imposta sugli impianti idraulici è rappresentata dall'ordinanza federale sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA).
1. La potenza lorda soggetta ad imposizione viene stabilita in linea di massima sulla base dell'energia prodotta; le quantità d'acqua utilizzabili e il dislivello non espressi nella produzione vengono addizionati.
1. Per impianti nuovi l'imposta viene stabilita per i primi sei anni d'esercizio sulla base dell'energia prodotta. Un impianto è considerato nuovo, se viene costruito per la prima volta o se il suo programma di sfruttamento viene notevolmente modificato.
2. A partire dal settimo anno d'esercizio di un impianto la potenza lorda determinante per il calcolo dell'imposta sugli impianti idraulici viene stabilita secondo le prescrizioni del diritto federale sul calcolo del canone d'acqua.
1. ...
2. Nei primi sei anni d'esercizio di un impianto deve essere versato l'ottanta percento dell'aliquota dell'imposta sugli impianti idraulici. Per il calcolo durante questo periodo fa stato la documentazione relativa al progetto approvata dal Governo.
1. ...
2. L'imposta sulle stazioni di pompaggio viene riscossa su quella quantità risp. potenza di energia necessaria al ripetuto impiego dell'acqua proveniente da corsi d'acqua pubblici nelle pompe (energia delle pompe).
1. Se la presente ordinanza non stabilisce altrimenti, viene applicata per analogia la procedura di tassazione, dei mezzi legali e penale secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.
1. Le imposte sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio vengono tassate ad opera del presidente della CIII.
2. Il presidente o la presidente della CIII decide in merito a domande di riduzione dell’imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio, giusta l’articolo 35 LGDA.
3. Domande di riduzione dell’imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio giusta l’articolo 35 LGDA vanno presentate al più tardi nella procedura di opposizione alla tassazione ordinaria.
1. I contribuenti devono consegnare ogni anno entro la metà di gennaio al presidente della CIII le cifre registrate dai contatori nonché le indicazioni relative all'energia prodotta secondo le sue istruzioni.
1. Se la necessaria documentazione non viene consegnata tempestivamente dal contribuente oppure se il calcolo dell'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio si protrae per un certo periodo di tempo, deve essere effettuata una tassazione provvisoria sulla base delle indicazioni disponibili.
2. La tassazione definitiva deve seguire il più presto possibile.
1. Contro la tassazione definitiva il contribuente può fare opposizione entro 30 giorni presso la CIII.
2. La decisione relativa all'opposizione può essere impugnata dall'opponente mediante ricorso presso il Tribunale d'appello entro 30 giorni.
1. L'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio viene riscossa dall'Amministrazione cantonale delle imposte. Essa riceve dal presidente della CIII la documentazione necessaria per la riscossione.
1. L'ordinanza concernente l'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio del 14 dicembre 1981 viene abrogata.
1. La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA).