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810.115 VWPSTOIIISP CH-GR

Ordinanza concernente l'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio (OIIISP) - Oggetto della presente ordinanza (VWPST)

21 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (21)

Testo normativo (21 Articoli)

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza regola la tassazione degli impianti idraulici e delle stazioni di pompaggio da parte del Cantone dei Grigioni.

Disposizioni generali

1. I particolari tecnici del calcolo dell'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio vengono ricapitolati in un'istruzione ad opera del competente dipartimento.

Disposizioni generali

1. La Commissione d'imposta sugli impianti idraulici (CIII) si compone di cinque membri ordinari e di tre membri supplenti.

2. Il capo dell'Ufficio dell'energia fa parte d'ufficio della CIII ed è al contempo il suo presidente.

3. La durata della carica dei membri della CIII è di quattro anni.

Disposizioni generali

1. La CIII si occupa delle opposizioni alle decisioni di tassazione, nonché di decisioni di riduzione dell’imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio del presidente o della presidente della CIII.

2. Essa decide in presenza di cinque membri con maggioranza semplice.

Obblighi del concessionario

1. L'obbligo fiscale dei proprietari degli impianti si conforma agli articoli 33-35 LGDA.

Obblighi del concessionario

1. I proprietari degli impianti devono misurare costantemente a proprie spese l'energia elettrica prodotta nel loro impianto in kWh o in un'altra unità fissata dalla CIII.

2. La misurazione va effettuata immediatamente dietro ai morsetti dei generatori risp. immediatamente davanti al motore delle pompe usando contatori corrispondenti alle prescrizioni del diritto federale.

Obblighi del concessionario

1. I proprietari degli impianti devono riportare interamente e in modo opportuno le cifre registrate dai contatori e gli altri dati.

2. Essi sono tenuti a concedere sempre in visione le loro registrazioni agli organi incaricati della tassazione.

Obblighi del concessionario

1. Le considerevoli interruzioni d'esercizio che possono influire sull'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio, vanno notificate immediatamente dai proprietari degli impianti al presidente della CIII.

Accertamento della potenza lorda

1. La base per il calcolo dell'imposta sugli impianti idraulici è rappresentata dall'ordinanza federale sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA).

Accertamento della potenza lorda

1. La potenza lorda soggetta ad imposizione viene stabilita in linea di massima sulla base dell'energia prodotta; le quantità d'acqua utilizzabili e il dislivello non espressi nella produzione vengono addizionati.

Accertamento della potenza lorda

1. Per impianti nuovi l'imposta viene stabilita per i primi sei anni d'esercizio sulla base dell'energia prodotta. Un impianto è considerato nuovo, se viene costruito per la prima volta o se il suo programma di sfruttamento viene notevolmente modificato.

2. A partire dal settimo anno d'esercizio di un impianto la potenza lorda determinante per il calcolo dell'imposta sugli impianti idraulici viene stabilita secondo le prescrizioni del diritto federale sul calcolo del canone d'acqua.

Aliquote fiscali

1. ...

2. Nei primi sei anni d'esercizio di un impianto deve essere versato l'ottanta percento dell'aliquota dell'imposta sugli impianti idraulici. Per il calcolo durante questo periodo fa stato la documentazione relativa al progetto approvata dal Governo.

Aliquote fiscali

1. ...

2. L'imposta sulle stazioni di pompaggio viene riscossa su quella quantità risp. potenza di energia necessaria al ripetuto impiego dell'acqua proveniente da corsi d'acqua pubblici nelle pompe (energia delle pompe).

Procedura di tassazione, dei mezzi legali e penale

1. Se la presente ordinanza non stabilisce altrimenti, viene applicata per analogia la procedura di tassazione, dei mezzi legali e penale secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

Procedura di tassazione, dei mezzi legali e penale

1. Le imposte sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio vengono tassate ad opera del presidente della CIII.

2. Il presidente o la presidente della CIII decide in merito a domande di riduzione dell’imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio, giusta l’articolo 35 LGDA.

3. Domande di riduzione dell’imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio giusta l’articolo 35 LGDA vanno presentate al più tardi nella procedura di opposizione alla tassazione ordinaria.

Procedura di tassazione, dei mezzi legali e penale

1. I contribuenti devono consegnare ogni anno entro la metà di gennaio al presidente della CIII le cifre registrate dai contatori nonché le indicazioni relative all'energia prodotta secondo le sue istruzioni.

Procedura di tassazione, dei mezzi legali e penale

1. Se la necessaria documentazione non viene consegnata tempestivamente dal contribuente oppure se il calcolo dell'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio si protrae per un certo periodo di tempo, deve essere effettuata una tassazione provvisoria sulla base delle indicazioni disponibili.

2. La tassazione definitiva deve seguire il più presto possibile.

Procedura di tassazione, dei mezzi legali e penale

1. Contro la tassazione definitiva il contribuente può fare opposizione entro 30 giorni presso la CIII.

2. La decisione relativa all'opposizione può essere impugnata dall'opponente mediante ricorso presso il Tribunale d'appello entro 30 giorni.

Procedura di tassazione, dei mezzi legali e penale

1. L'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio viene riscossa dall'Amministrazione cantonale delle imposte. Essa riceve dal presidente della CIII la documentazione necessaria per la riscossione.

Disposizioni finali

1. L'ordinanza concernente l'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio del 14 dicembre 1981 viene abrogata.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore unitamente alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA).

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