Ordinanza relativa alla legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (OGDA) - 1. Diritto di chiedere informazioni e diritto di accesso (BWRV)
Indice delle disposizioni (29)
Testo normativo (29 Articoli)
1. Su richiesta il concessionario deve ai comuni e al Cantone rispettivamente ai loro organi
a) rilasciare informazioni su questioni tecniche e giuridiche relative alla sua azienda concernenti lo sfruttamento della forza idrica e l'approvvigionamento energetico;
b) garantire il libero accesso ai suoi impianti e alle sue installazioni.
1. E' allestito permanentemente un catasto di tutte le centrali idroelettriche e stazioni di pompaggio importanti site nel Cantone dei Grigioni.
2. Il catasto comprende tutta la documentazione essenziale, giuridica e tecnica delle centrali idroelettriche e delle stazioni di pompaggio. Questa è raccolta in modo completo dall'Ufficio dell'energia e presentata sotto forma di schedari, tabelle e piani di facile lettura.
3. I concessionari e i comuni sono tenuti a mettere a disposizione gratuitamente la relativa documentazione.
1. Si può prendere visione del catasto centrali idriche come segue
a) in documenti che nel quadro della procedura di concessione sono stati esposti pubblicamente;
b) in altri documenti conformemente agli obblighi legali di segretezza.
2. L'Ufficio dell'energia decide sulla presa in visione ai sensi del capoverso 1 lettera b.
1. La copia originale del contratto di concessione unitamente alla relativa documentazione (piani, rapporti, ecc.) sono archiviate nell'Archivio di Stato e nel catasto centrali idriche.
1. Il Dipartimento competente ai sensi della legge e della presente ordinanza è il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità.
1. Trattasi di modifiche di concessione di natura secondaria se non toccano né l'estensione del diritto di sfruttamento né le prestazioni economiche concordate dalle parti.
2. Piccole modifiche dell'estensione dello sfruttamento, necessarie per ragioni di sicurezza, sono considerate parimenti modifiche di concessione di natura secondaria.
1. Per casi particolari il Governo può delegare la vigilanza sullo sfruttamento delle acque pubbliche al Dipartimento competente.
1. Il Governo designa la rappresentanza del Cantone in seno all'amministrazione delle società idroelettriche.
1. Se il Cantone partecipa a società che già gestiscono centrali proprie nel Cantone, per la valutazione delle azioni da rilevare può essere tenuto adeguatamente conto delle riserve dichiarate e occulte della società.
1. Per stabilire l'estensione del diritto di sfruttamento concesso ai sensi dell'articolo 23 lettera b LGDA i seguenti dati sono determinanti e devono essere annotati nella concessione
a) la capacità di assorbimento dell'impianto in metri cubi al secondo oppure in litri al secondo, nonché
b) le altitudini del prelievo d'acqua e della restituzione all'acqua concessa.
1. Sono prestazioni economiche del concessionario ai sensi dell'articolo 23 lettera g LGDA in particolare
a) il canone d'acqua;
b) le tasse di concessione;
c) l'energia di concessione (energia gratuita e energia preferenziale).
1. Le concessioni possono contenere disposizioni supplementari su
a) i conteggi di costruzione e di esercizio annuale;
b) il dividendo minimo, se i comuni partecipano alla società idroelettrica;
c) la partecipazione all'utile della società, se i comuni non partecipano alla società idroelettrica;
d) le prestazioni in natura;
e) la fornitura di energia supplementare;
f) l'assunzione da parte del concessionario di compiti d'approvvigionamento;
g) la partecipazione del concessionario alla manutenzione e alla correzione dei corsi d'acqua;
h) il destino alla fine della concessione di eventuali prestazioni sostitutive ad altri concessionari o ad altri autorizzati allo sfruttamento;
i) l'utilizzo di parti di impianto da parte dell'ente pubblico;
k) l'obbligo del concessionario di costruire linee elettriche e il co-uso di queste da parte dei comuni;
l) ulteriori oneri e condizioni stabiliti in base ad altre leggi, segnatamente nell'interesse della protezione dell'ambiente.
1. Lo sfruttamento della forza idrica è considerato razionale se
a) viene sfruttata una quota possibilmente elevata del potenziale consentito dalla legge di un tratto di corso d'acqua e trasformata in energia elettrica;
b) nell'utilizzazione pianificata sono inclusi ulteriori potenziali di sfruttamento nella zona circostante, per quanto questi non possano essere sfruttati in modo autonomo nel quadro di altri progetti;
c) centrali che si susseguono vengono gestite in modo che la loro produzione di energia è coordinata in maniera ottimale.
1. L'inizio dei lavori e l'ultimazione dell'impianto devono essere notificati al Dipartimento competente.
2. Questo esamina l'impianto ultimato e lo collauda, se l'impianto corrisponde alle disposizioni relative all'approvazione.
3. Eventuali divergenze di poco conto dal progetto approvato devono essere riportate nei piani.
4. Se le divergenze risultano rilevanti, l'impianto deve essere adattato conformemente al progetto.
1. Per la messa in esercizio ordinaria dell'impianto fa stato il momento della fornitura continua di energia elettrica alla rete. Questo momento è stabilito dal Dipartimento competente nel quadro del collaudo.
1. Su richiesta del Cantone il concessionario deve costruire, mantenere e far funzionare le installazioni di misurazione necessarie alla determinazione della potenza lorda soggetta a tassazione. I costi sono a carico del concessionario.
1. Per impianti nuovi l'obbligo di consegna di energia inizia con la messa in esercizio della centrale, negli altri casi in conformità al decreto di approvazione.
1. Quale prezzo di costo annuo ai sensi dell'articolo 36 LGDA si devono computare
a) le spese di amministrazione, esercizio, manutenzione corrente, assicurazioni e prestazioni di previdenza del personale previste dagli statuti o dal contratto;
b) le prestazioni secondo la concessione per l'utilizzo della forza idrica, imposte;
c) il tasso d'interesse dei fondi di terzi, compreso l'ammortamento delle spese di approvvigionamento di denaro; il tasso d'interesse dei mezzi propri all'aliquota applicabile alla fissazione dell'imposta cantonale. Agli enti pubblici viene computata a titolo di mezzi propri la sostanza imponibile in sede cantonale. Per la parte rimanente si devono applicare i tassi d'interesse usuali per i prestiti a centrali idroelettriche;
d) le riserve e gli ammortamenti secondo i tassi determinanti di volta in volta per la fissazione dell'imposta cantonale; le assegnazioni a fondi di riserva legale.
1. L'energia a costo annuo può essere utilizzata in primo luogo per i comuni senza impianti propri o senza sufficienti diritti di prelievo. Possono essere tenuti in considerazione anche altri utenti di corrente nel Cantone.
2. Il Governo decide in merito all'attribuzione dell'energia.
1. Per condizioni mutate ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 e dell'articolo 34 capoverso 5 LGDA s'intende in particolare
a) il rincaro dei prezzi al consumo per l'elettricità;
b) ogni mutamento del canone d'acqua massimo del diritto federale.
2. Vi sono condizioni mutate ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 LGDA in caso di variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di dieci punti.
1. Per pregiudizio notevole all'esercizio di una centrale idroelettrica ai sensi dell'articolo 35 LGDA s'intendono eventi che non sono da attribuire a carente manutenzione o a altro comportamento colposo e che hanno come conseguenza un'importante interruzione dell'esercizio.
1. Per impianti destinati al trasporto di energia elettrica s'intendono segnatamente le linee che si estendono dalla centrale di produzione alla rete di distribuzione o a un impianto per il trasporto a lunga distanza. Sono determinanti le condizioni alla fine della concessione.
1. Per centrali destinate all'approvvigionamento locale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 3 LGDA si intendono le centrali idroelettriche costruite e mantenute in esercizio per coprire il fabbisogno base di energia elettrica del comune o di alcuni comuni.
2. Se una centrale, a confronto con il fabbisogno annuo di energia dei comuni interessati, produce regolarmente più energia elettrica, non è da considerarsi una centrale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 3 LGDA. Sono determinanti le condizioni vigenti nella seconda metà della durata della concessione.
1. La conduzione e il coordinamento della procedura di approvazione della concessione e del progetto spettano al Dipartimento competente.
1. Di regola unitamente alla domanda di approvazione della concessione si devono inoltrare le seguenti indicazioni
a) la descrizione degli impianti e del loro esercizio;
b) una carta sinottica;
c) un piano di situazione degli impianti più importanti;
d) un profilo longitudinale;
e) un preventivo dei costi di costruzione, la prova del relativo finanziamento nonché una nota delle spese;
f) un rapporto geologico generale;
g) un rapporto dell'esame sull'impatto ambientale o, se indicato, altri dati relativi alle ripercussioni sull'ambiente;
h) le indicazioni sull'utilizzo e sul trasporto dell'energia elettrica.
2. Il Dipartimento competente stabilisce nel singolo caso genere e numero della documentazione da inoltrarsi.
1. I comuni concedenti devono attestare per iscritto al Dipartimento competente, una volta eseguita, la regolare esposizione della domanda di concessione unitamente alla ulteriore documentazione.
2. Le opposizioni inoltrate ai comuni durante il periodo di esposizione devono essere trasmesse al Dipartimento competente unitamente all'attestazione di esposizione.
1. Ai comuni concedenti deve essere data la possibilità di prendere posizione scritta prima di decidere in merito all'approvazione di un progetto.
2. Il Governo tiene conto di tale presa di posizione al momento di prendere la propria decisione riguardo all'approvazione del progetto.
1. Il regolamento d'applicazione della legge sull'utilizzazione delle acque pubbliche del Cantone dei Grigioni per l'erezione d'opere idrauliche del 12 novembre 1907 viene abrogato.
1. La presente ordinanza entra in vigore insieme con la legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni.