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Campo d'applicazione

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

Disposizioni generali

1. Le presenti direttive valgono per le commissioni dei comprensori nominate dal Governo.

Disposizioni generali

1. Le direttive hanno per scopo l'equa ripartizione dei costi e lo svolgimento ordinato, senza difficoltà e rapido della procedura di comprensorio.

Organizzazione delle commissioni dei comprensori

1. Di regola come membri delle commissioni dei comprensori vanno nominate a maggioranza persone con cognizioni tecniche, giuridiche e agrarie o con particolare esperienza nel campo dei comprensori, che non possiedono fondi nel territorio del comprensorio.

Organizzazione delle commissioni dei comprensori

1. Per l'esclusione e la ricusa fanno stato per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria.

Organizzazione delle commissioni dei comprensori

1. Il presidente convoca la commissione e dirige i dibattiti.

2. Qualora il presidente fosse tenuto a ricusarsi oppure fosse impedito a causa di altri motivi importanti a svolgere le proprie funzioni, egli trasmetterà gli atti ad un altro membro della commissione per il disbrigo.

Organizzazione delle commissioni dei comprensori

1. Di tutti i dibattiti dev'essere steso un protocollo delle decisioni.

2. L'attuariato dev'essere svolto dal presidente o da un altro membro.

3. La commissione può incaricare in casi motivati un apposito protocollista, il quale deve controfirmare il protocollo.

Organizzazione delle commissioni dei comprensori

1. La commissione deve presentare all'ente dell'opera pubblica alla fine di ogni anno civile un rapporto sulla propria attività.

Organizzazione delle commissioni dei comprensori

1. Il presidente, i membri delle commissioni dei comprensori e gli eventuali protocollisti percepiscono le stesse indennità di lavoro e di spese come le commissioni di espropriazione.

Organizzazione delle commissioni dei comprensori

1. Per lavori che richiedono particolari conoscenze tecniche, su decisione della commissione possono essere conteggiati degli adeguati supplementi.

Calcolo dei contributi di comprensorio

1. Per impianti dell'infrastruttura di massima, la cointeressenza pubblica comporta dal 50 al 100 percento e per quelli particolareggiati dallo 0 al 50 percento.

2. L'aliquota dell'ente pubblico per gli impianti del traffico comporta di regola

Strade | Carreggiata | Marciapiede

--- | --- | ---

Strade cantonali | 70-100% | 50-100%

Strade collettrici | 40-60% | 40-60%

Strade pubbliche di quartiere | 10-40% | 10-40%

Strade private di quartiere | 0% | 0%

Calcolo dei contributi di comprensorio

1. Per arginature nonché per impianti agricoli e forestali la cointeressenza pubblica comporta dal 50 al 100 percento.

Calcolo dei contributi di comprensorio

1. I costi con obbligo di contributo per principio vengono calcolati secondo le superfici dei fondi e le cifre di sfruttamento.

2. Inoltre quali parametri schematici possono essere considerati anche altri criteri quali la lunghezza del confine, la cubatura dell'edificio, il valore assicurativo del fabbricato, oppure una combinazione di questi valori.

Calcolo dei contributi di comprensorio

1. Si può tener conto di un interesse differenziato all'opera tramite la creazione di diverse zone di comprensorio.

Calcolo dei contributi di comprensorio

1. Se nel caso specifico a causa di condizioni particolari l'ammontare accertato in base alle regole di cui sopra dovesse manifestamente non corrispondere al vantaggio del fondo risultante dall'opera pubblica, la commissione di comprensorio può ridurre o aumentare il contributo corrispondentemente alle condizioni.

Disposizioni finali

1. Le direttive per le commissioni dei comprensori del 18 dicembre 1953 vengono abrogate per tutti i casi che rientrano nell'articolo 16.

Disposizioni finali

1. Le presenti direttive valgono per tutte le commissioni dei comprensori istituite dal Governo in base alla nuova legge cantonale sui comprensori.

Disposizioni finali

1. Le presenti direttive entrano in vigore insieme con la legge cantonale sui comprensori. [4]

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