Monopolio del sale e convenzione intercantonale
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1. Il diritto di estrarre, importare, comprare e vendere sale nel territorio del Cantone dei Grigioni compete unicamente al Cantone in forma di monopolio.
2. Il Cantone aderisce alla convenzione intercantonale concernente la vendita del sale in Svizzera del 22 novembre 1973. Il Governo è incaricato di eseguire l'adesione.
1. Il monopolio del sale comprende ogni specie di sale e di acqua salsa e tutte le miscele contenenti sale (NaCI) nel senso della convenzione intercantonale.
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e alla relativa ordinanza d'esecuzione sono punite dal dipartimento competente per le finanze con multa da 100 a 5000 franchi. Se l'autore ha agito per fine di lucro, il dipartimento non è vincolato all'importo massimo suddetto.
1. Il dipartimento competente per le finanze decide la confisca del sale importato o messo in commercio abusivamente.
1. Il Gran Consiglio emana le disposizioni d'esecuzione.
1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1961.
2. A tal data sono abrogati l'ordinazione sulla regalia del sale del 5 giugno 1856 e l'articolo 230 capoverso 2 della legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958.