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Ordinanza sulle tasse per le licenze di pesca (OTP) - Tasse di licenza per persone non domiciliate nel Cantone (PGBV)

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

1. Le persone non domiciliate nel Cantone devono versare le seguenti tasse per la licenza di pesca

a) licenza stagionale fr. 429.-

b) licenza mensile fr. 322.-

c) licenza per mezzo mese fr. 215.-

d) licenza settimanale fr. 129.-

e) licenza giornaliera fr. 40.-

1. Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse

a) licenza stagionale fr. 107.-

b) licenza mensile fr. 80.-

c) licenza per mezzo mese fr. 64.-

d) licenza settimanale fr. 43.-

e) licenza giornaliera fr. 15.-

2. Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, non domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse

a) licenza stagionale fr. 215.-

b) licenza mensile fr. 161.-

c) licenza per mezzo mese fr. 107.-

d) licenza settimanale fr. 64.-

e) licenza giornaliera fr. 20.-

3. Per il diritto al conseguimento della licenza per giovani fa stato l'anno di nascita della richiedente o del richiedente.

1. La licenza stagionale autorizza ad esercitare la pesca durante tutto il periodo di pesca. La licenza giornaliera vale solo per la data annotata sulla licenza.

2. La validità della licenza mensile, per mezzo mese e settimanale decorre dalla data annotata sulla licenza. Essa scade rispettivamente dopo 30, 15 e 7 giorni.

1. La licenza di pesca viene rilasciata ai pescatori una volta a titolo gratuito, se

a) hanno acquistato almeno 50 licenze stagionali;

b) negli ultimi dieci anni la licenza di pesca non è stata loro revocata né con la condizionale, né senza condizionale;

c) negli ultimi dieci anni non sono stati condannati per un delitto di pesca intenzionale.

2. Per il rilascio della licenza onoraria non vengono riscosse tasse.

1. Per tutte le operazioni d'ufficio connesse con la compilazione e il rilascio di una licenza annuale, mensile o quindicinale si riscuote una tassa di cancelleria di 20 franchi.

2. Per il rilascio di una licenza settimanale si riscuote una tassa di cancelleria di 12 franchi e per il rilascio di una licenza giornaliera una tassa di 6 franchi.

3. ...

1. Gli articoli 3 e 4 della presente ordinanza valgono anche per persone ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 della legge cantonale sulla pesca (2).

1. L'ordinanza sulle tasse per le licenze di pesca del 5 dicembre 2000 è abrogata.

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