Ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla pesca (OMDP) - Principio (OBVF)
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
1. Contravvenzioni alle prescrizioni sulla pesca vengono punite in una procedura di multa disciplinare, nella misura in cui siano soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 45 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (2).
1. Le contravvenzioni alle prescrizioni sulla pesca, punite con multe disciplinari, sono elencate nelle prescrizioni per l'esercizio della pesca con i relativi importi delle multe.
1. Gli organi di vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettere a-e della legge cantonale sulla pesca sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari.
1. Gli organi di vigilanza sulla pesca sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare.
2. Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale ordinaria.
3. Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.
1. I moduli delle multe devono contenere almeno le indicazioni seguenti
a) cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'autore;
b) tipo, ora e luogo dell'infrazione nonché i relativi numeri dell'elenco delle multe;
c) importo della multa;
d) indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro trenta giorni sarà avviata la procedura ordinaria;
e) termine di riflessione;
f) data del rilascio del modulo;
g) firma dell'organo di vigilanza sulla pesca.
2. L'Ufficio per la caccia e la pesca emana le direttive necessarie per l'esecuzione della procedura di multa disciplinare.
1. L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.
2. In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.
3. Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di pagamento entro il termine, il modulo compilato della multa deve essere distrutto. In caso di mancato pagamento entro il termine di riflessione, deve essere avviata la procedura penale ordinaria.
1. Gli organi di vigilanza sulla pesca conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera a - lettera e della legge cantonale sulla pesca sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari.
2. La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari.
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.