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760.155 FBVREBPEP CH-GR

Ordinanza relativa all'esercizio della pesca (Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP) - Oggetto (FBV)

43 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (43)

Art. 1 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 2 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 3 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 4 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 5 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 6 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 7 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 8 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 9 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 10 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 11 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 12 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 13 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 14 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 15 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 16 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 17 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 18 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 19 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 20 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 21 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 22 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 23 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 24 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 25 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 26 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 27 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 28 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 29 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 30 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 31 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 32 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 33 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 34 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 35 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 36 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 37 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 38 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 39 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 40 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 41 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 42 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP Art. 43 Prescrizioni per l'esercizio della pesca, PEP

Testo normativo (43 Articoli)

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina l'esercizio della pesca nelle acque ittiche pubbliche e private situate sul territorio del Cantone dei Grigioni.

2. I titolari di diritti di pesca privati sono autorizzati a emanare disposizioni di polizia della pesca più severe in deroga alla presente ordinanza.

Disposizioni generali

1. Sono considerati acque ittiche i corpi d'acqua pubblici e privati indicati e numerati nell'allegato 1.

2. Essi vengono ripartiti in corsi d'acqua (numerazione a tre cifre) e acque stagnanti (numerazione a quattro cifre).

Disposizioni generali

1. Il naso, lo scazzone, il vairone, l'anguilla, lo strigione e il cobite barbatello, nonché il gambero di fiume o dai piedi bianchi e il gambero europeo o dai piedi rossi sono protetti in tutto il Cantone.

2. Il temolo è protetto nel bacino imbrifero della Moesa (Moesa, Calancasca e corsi d'acqua laterali), nonché nell'Inn al di sotto di S-chanf (408 - 413).

Disposizioni generali

1. Nelle aree d'influenza di sistemi che consentono la migrazione dei pesci la pesca è vietata. Le aree interessate devono essere contrassegnate.

Disposizioni generali

1. Solo chi ha acquistato la licenza di pesca è autorizzato a esercitare la pesca.

2. Durante l'esercizio della pesca, il pescatore è tenuto a recare con sé la licenza di pesca, la statistica sulle catture, un documento d'identità valido e, se disponibile, l'attestato specialistico e a esibirli su richiesta agli organi di vigilanza sulla pesca.

Disposizioni generali

1. Nei seguenti corpi d'acqua con diritti privati di pesca non è ammessa la pesca con la licenza di pesca cantonale

a) Lag da Laus, Comune di Sumvitg (1010);

b) Selvasee, Comune di Vals (1017);

c) Lag Grond, Comune di Laax (1018);

d) Lag la Cresta, Comuni di Flims e Trin (1020);

e) Lago Turra (2006) e laghi Suretta (2007 e 2008), Comune di Rheinwald;

f) Igl Lai (Heidsee), Comune di Vaz/Obervaz (2056 e 2057);

g) Leg da Canova, Comune di Domleschg (2060);

h) acque della proprietà Crap Alv, Comune di Bergün/Filisur (241 e 2063 - 2065);

i) il Sägebach dalle sorgenti fino al Sägeweiher presso il castello di Ortenstein compreso, Comune di Domleschg (296);

j) Ober- e Untersee inclusi il Mittelbach (3002 e 3003) e il Rothornweiher nei pressi della struttura "Rothornblick", Comune di Arosa;

k) Renggliweiher (impianto per la ghiaia Untervaz), Comune di Untervaz (3012);

l) Laghetti "Im Bad" e "Cholplatz", Comune di Klosters (393);

m) Lej Nair e Lej Pitschen, Comune di Pontresina (4020 e 4021);

n) Lai Nair e Lai da Tarasp, Comune di Scuol (4036 e 4037);

o) Lai da Rims, Comune di Val Müstair (5001).

2. In tutti i corpi d'acqua rimanenti con diritti privati di pesca è ammessa la pesca da riva per tutti coloro che sono in possesso di una licenza di pesca cantonale.

Disposizioni generali

1. In linea di principio entrare in acqua per esercitare la pesca è ammesso dal 1° giugno fino alla fine della stagione di pesca.

2. Nell'Inn nei tratti 401 - 412 (compreso il Lej da Gravatscha ed escluso il tratto 412F) vige un divieto di guado generale.

3. I titolari di un'autorizzazione di pesca possono accedere in qualsiasi momento all'alveo del fiume guadando per attraversarlo o per liberare ami rimasti impigliati. In tale contesto non è permesso pescare.

Disposizioni generali

1. Senza licenza di pesca e al di fuori della stagione di pesca, la pesca d'esercizio (anche senza amo) è vietata in tutte le acque.

2. L'Ufficio per la caccia e la pesca può rilasciare autorizzazioni d'eccezione per scopi d'istruzione e attività di pubbliche relazioni.

Disposizioni generali

1. Il diritto di pescare sotto sorveglianza autorizza al massimo due giovani di età fino a 13 anni a esercitare la pesca sotto la sorveglianza di un titolare maggiorenne della licenza in possesso di un attestato specialistico. Per la determinazione dell'età del pescatore sotto sorveglianza fa stato l'anno civile.

2. Per l'esercizio della pesca sotto sorveglianza possono essere impiegate al massimo due lenze contemporaneamente.

3. Pesci catturati da pescatori sotto sorveglianza devono essere inseriti nella statistica sulle catture della persona che esercita la sorveglianza e vengono sommati a un eventuale contingente giornaliero o stagionale.

Durata della stagione di pesca

1. La stagione di pesca inizia il 1° maggio e dura fino al 15 settembre compreso nei corsi d'acqua e fino al 31 ottobre compreso in acque stagnanti.

Durata della stagione di pesca

1. Per singoli corpi d'acqua vigono periodi di pesca annuali conformemente all'allegato 2 divergenti da quanto stabilito dall'articolo 11 per quanto riguarda l'apertura e la chiusura della stagione di pesca.

Esercizio della pesca - Zone di protezione e periodi di protezione

1. Nelle zone di protezione di cui all'allegato 3 l'esercizio della pesca è vietato, mentre la cattura di pesci da esca e di organismi per la nutrizione dei pesci è permessa solo in casi eccezionali.

Esercizio della pesca - Zone di protezione e periodi di protezione

1. Nel Reno alpino (301 - 305) il periodo di protezione del temolo dura fino al 30 aprile compreso e negli altri corsi d'acqua del Cantone fino al 14 giugno compreso.

Esercizio della pesca - Zone di protezione e periodi di protezione

1. Nel Reno alpino (301 - 305), nel Reno anteriore (104 - 108), nel Reno posteriore (207 - 209), nella Landquart al di sotto di Chlus (336), nella Moesa (804 - 806) e nella Traversagna (843) per trote di lago e trote fario a partire da 50 centimetri vige un periodo di protezione a partire dal 15 luglio.

Esercizio della pesca - Zone di protezione e periodi di protezione

1. Tra le ore 23.00 e le ore 05.00 è vietato pescare e catturare pesci da esca e organismi per la nutrizione dei pesci.

Esercizio della pesca - Zone di protezione e periodi di protezione

1. Nei corpi d'acqua all'interno di campi da golf è vietato pescare dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Fa eccezione la cattura di pesci da esca e di organismi per la nutrizione dei pesci.

Esercizio della pesca - Lunghezze di cattura

1. Pesci che presentano lunghezze di cattura divergenti da quelle previste dall'articolo 19 e dall'articolo 20 devono essere protetti.

2. Per la determinazione della lunghezza di cattura, i pesci vanno misurati dall'estremità della testa a quella della pinna caudale normalmente spiegata.

Esercizio della pesca - Lunghezze di cattura

1. Le lunghezze di cattura per trote fario e trote di lago in corsi d'acqua e laghi vengono stabilite per ciascun corpo d'acqua. Esse sono indicate nell'allegato 1 numero II.

2. Il prelievo di trote fario e di trote di lago a partire da una lunghezza minima di 50 centimetri è generalmente ammesso, fatta salva la regolamentazione del periodo di protezione conformemente all'articolo 15.

Esercizio della pesca - Lunghezze di cattura

1. Per le altre specie ittiche ammesse alla cattura vigono le lunghezze di cattura conformemente all'allegato 1 numero III.

Esercizio della pesca - Numero di catture

1. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerati salmonidi la trota fario e la trota di lago (tutte le varianti genetiche), il salmerino alpino, il salmerino di fontana, la trota canadese (namaycush), la trota iridea e il temolo.

Esercizio della pesca - Numero di catture

1. Il limite di catture giornaliero ammonta a quattro salmonidi per i corsi d'acqua e a sei per le acque stagnanti.

2. Complessivamente non si possono catturare più di sei salmonidi nello stesso giorno.

3. ...

4. Per il Lago di Livigno (4031) vale un limite di catture giornaliero di dieci salmonidi. Il numero di temoli catturati in un giorno può essere di al massimo due esemplari.

5. Per la Moesa (804) nel tratto tra Pont del Sass e Pont Poént vale un limite di catture giornaliero di due salmonidi.

6. Il numero di temoli catturati in un giorno nei corsi d'acqua può essere di al massimo due esemplari.

7. Riguardo ai salmonidi, nei corsi d'acqua vale un limite di catture stagionale pari a 60 unità, il numero di temoli può essere di al massimo dieci esemplari.

8. Le limitazioni del numero di catture valgono sempre per pescatore e non per licenza.

Esercizio della pesca - Numero di catture

1. Nei seguenti corpi d'acqua non vigono limitazioni del numero di catture per i salmonidi elencati di seguito

a) Trota fario e trota di lago: Lag da Runcahez (1023), Darbola (8005), Roggiasca (8009);

b) Salmerino alpino: Lai da Tuma (1001), Lai Blau (1008), Blausee (1012), Flüesee parte superiore (2012), Foppasee (2013), Lai da Ravais-ch suot (2033);

c) Trota canadese (namaycush): Lai dil Hirli (2024), Lai Negr parte superiore e parte inferiore (2031 e 2032), Lej da Segl/Silsersee (4001), Lej da Silvaplauna/Silvaplanersee (4002), Lej da Champfèr/Champfèrersee (4003), Lej da S. Murezzan/St. Moritzersee (4004);

d) * Salmerino di fontana: tutti i laghi;

e) * Trota iridea: Moesa nei tratti 805 e 806.

2. I salmonidi pescati in acque senza limitazione del numero di catture non rientrano nel contingente giornaliero e stagionale.

Esercizio della pesca - Numero di catture

1. Per tutte le specie ittiche ammesse alla cattura non indicate nell'articolo 21 non vigono limitazioni del numero di catture.

Esercizio della pesca - Attrezzi di cattura e metodi di cattura

1. I pesci possono essere catturati solo con lenze.

Esercizio della pesca - Attrezzi di cattura e metodi di cattura

1. Il pescatore può utilizzare una sola lenza alla volta.

2. Le lenze con filo in acqua o le lenze montate devono essere costantemente sorvegliate.

3. A protezione dei temoli, nell'Inn tra St. Moritz e S-chanf (405 - 407), nonché nei rispettivi corsi d'acqua laterali (compresi Lej Gravatscha e Lej Sax) è vietato appesantire il filo della lenza e applicare galleggianti al di sotto dell'esca.

Esercizio della pesca - Attrezzi di cattura e metodi di cattura

1. Lungo corpi d'acqua è vietato portare con sé ami con ardiglione o utilizzarli per esercitare la pesca.

2. A un filo o a un'esca non possono essere fissati più di tre cimini.

3. Nel tratto della Moesa (804) tra Pont del Sass e Pont Poént possono essere utilizzati esclusivamente ami semplici.

Esercizio della pesca - Attrezzi di cattura e metodi di cattura

1. L'esercizio della pesca da un'imbarcazione (compresi belly boat) è vietato.

2. Fanno eccezione i seguenti laghi in cui vige il diritto di pesca cantonale

a) Lago artificiale Sufers (2009);

b) Laghetto Moesola, San Bernardino (8001);

c) Lago Isola, San Bernardino (8002);

d) Lagh Doss, San Bernardino (8003);

e) Lagh de Cama (8007).

3. Sono esclusi dal divieto anche i seguenti laghi in cui vigono diritti privati di pesca da un'imbarcazione

a) Davosersee (3020);

b) Lej da Segl/Silsersee (4001);

c) Lej da Silvaplauna/Silvaplanersee (4002);

d) Lej da Champfér/Champfèrersee (4003);

e) Lej da S. Murezzan/St. Moritzersee (4004);

f) Lago di Poschiavo (6011).

4. Occorre tenere conto di regolamenti relativi all'uso di imbarcazioni sui laghi indicati nel capoverso 2 e nel capoverso 3.

Esercizio della pesca - Attrezzi di cattura e metodi di cattura

1. Sul tratto dell'Inn al di sopra dello sbocco del Brancla fino a Punt da la Resgia (frazione del tratto 412F) è ammesso esclusivamente l'esercizio della pesca a mosca (allegato 3 lett. D n. 10). Occorre tenere conto delle tavole di demarcazione.

2. La pesca a mosca è ammessa solamente con una canna da mosca, un mulinello corrispondente e una coda di topo. Possono essere utilizzate soltanto mosche artificiali. Non è permesso appesantire il filo della lenza.

Esercizio della pesca - Attrezzi di cattura e metodi di cattura

1. Per la pesca è vietato

a) utilizzare materiali per stordire, esplosivi o sostanze nocive simili, nonché la corrente elettrica;

b) immettere nelle acque mezzi di richiamo chimici, fatta eccezione per le esche trattate con sostanze odoranti;

c) intralciare o impedire il passaggio dei pesci per mezzo di griglie o altro;

d) rompere la superficie ghiacciata assestando dei colpi, trapanando lo strato di ghiaccio o in altro modo.

2. La pesca con l'intenzione di rilasciare il pesce catturato è vietata.

Esercizio della pesca - Trattamento dei pesci catturati

1. I pesci non vanno inutilmente feriti o sottoposti a stress durante l'esercizio della pesca.

2. I pesci catturati di cui è ammessa la cattura devono essere tirati a riva con le mani bagnate, devono essere storditi con un colpo sulla testa, in seguito devono essere uccisi con il taglio dell'arteria branchiale oppure eviscerati e solo allora devono essere staccati dall'amo.

3. I pesci catturati di cui non è ammessa la cattura devono essere tirati a riva con le mani bagnate e se sono in grado di sopravvivere devono essere immediatamente rimessi in acqua. I pesci che hanno ingoiato l'amo in profondità devono essere rimessi in acqua tagliando il terminale.

4. Se il pescatore giudica non più in grado di sopravvivere i pesci conformemente al capoverso 3, tali pesci devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua.

Esercizio della pesca - Trattamento dei pesci catturati

1. La stabulazione per un breve periodo dei pesci catturati (compresi i pesci da esca) in brentelli, reti porta pesci e contenitori simili è permessa soltanto ai pescatori in possesso dell'attestato specialistico. Con un ricambio regolare dell'acqua si deve garantire che la qualità corrisponda a quella dell'acqua da cui sono stati estratti i pesci.

2. Pesci già stabulati non possono essere rimessi in acqua per sostituirli con altri.

3. Fatta eccezione per le sanguinerole, al momento di lasciare il corpo d'acqua i pesci già stabulati devono essere storditi e uccisi in modo conforme alla protezione degli animali.

Esercizio della pesca - Utilizzo e cattura di esche naturali

1. Come pesci da esca possono essere utilizzate solo sanguinerole morte.

2. La cattura e l'utilizzo come esche di organismi per la nutrizione dei pesci sono vietati.

Esercizio della pesca - Utilizzo e cattura di esche naturali

1. I pesci da esca possono essere catturati dai titolari di una licenza di pesca nonché di un attestato di competenza soltanto per uso proprio tra il 24 gennaio e il 31 ottobre.

2. Per la cattura di pesci da esca occorre utilizzare nasse o bottiglie per pesci da esca normalmente reperibili in commercio. Queste devono recare il nome del proprietario.

3. Il pescatore può usare soltanto un attrezzo di cattura (nassa o bottiglia per pesci da esca) alla volta.

4. I pesci da esca catturati possono essere rimessi soltanto nell'acqua da cui sono stati estratti.

Esercizio della pesca - Utilizzo e cattura di esche naturali

1. Le nasse e le bottiglie per pesci da esca possono essere recuperate solo dai proprietari e dagli organi di vigilanza della pesca. È vietato il recupero non autorizzato o il danneggiamento di tali attrezzi.

Esercizio della pesca - Utilizzo e cattura di esche naturali

1. L'immissione e il prelievo di pesci da esca sono vietati in tutti gli stagni per anfibi provvisti di una corrispondente segnalazione.

Esercizio della pesca - Utilizzo e cattura di esche naturali

1. L'utilizzo di esche naturali, fatta eccezione per le sanguinerole morte, è vietato nei corpi d'acqua elencati di seguito

a) * tutto il Reno anteriore (101 - 108);

b) * Reno posteriore: dalla sorgente fino allo sbocco Areuabach (201 e 202);

c) * Julia: dalla sorgente fino al Lai da Marmorera (265 - 267);

d) * Fondeierbach (276);

e) * Dischmabach (261);

f) * Landquart: dallo sbocco Schlappinbach fino al punto di restituzione Küblis (334);

g) * Inn: dall'Hotel Maloja Palace fino allo sbocco nel Lej da Segl/Silsersee (401), tra i laghi di fondovalle dell'Engadina Alta (402 e 403, senza il Lej Giazöl), presso il ponte Surlej (tra i segnali di demarcazione) e dall'uscita del Lej da San Murezzan/St. Moritzersee fino allo sbocco dell'Ova Chamuera (405 e 406), compresi il Lej da Spuondas e il Lej da Gravatscha;

h) * Ova da Brattas (426);

i) * Ova Schlattain (427);

j) * Ova Cristansains/Ovel illas Islas (442);

k) * Inn: dallo sbocco Spöl fino allo sbocco Clozza, Val Toi (409);

l) * Clemgia (471);

m) * Poschiavino: dal ponte La Scera fino al punto di restituzione centrale Robbia (604);

n) * Val d'Ursé (617);

o) * Moesa: ponte Purlingheni - centrale OIM, Soazza (804);

p) * lago artificiale Oldis (3008);

q) * Caluoriweiher (3010);

r) * Doggilochsee (3019);

s) * Plävigginersee (3025).

2. Nel Doggilochsee (3019), nel Plävigginersee (3025) e nella Moesa (804) nel tratto tra il Pont del Sass e il Pont Poént possono essere utilizzate soltanto mosche artificiali legate.

Statistica sulle catture

1. I titolari di una licenza di pesca sono obbligati a tenere una statistica sulle catture durante l'esercizio della pesca.

2. In linea di principio la statistica sulle catture deve essere tenuta in forma elettronica con l'app grigionese della pesca. In sede di acquisto della licenza può essere chiesta la consegna di un libretto della statistica o di un foglio della statistica per tenere la statistica sulle catture in forma cartacea. La modalità di rilevamento scelta vale per l'intera stagione di pesca.

Statistica sulle catture

1. Prima di iniziare a pescare, occorre registrare nella statistica sulle catture la data, il corpo d'acqua e il corrispondente numero ed eventualmente le indicazioni relative alla pesca da un'imbarcazione.

2. Ogni pesce catturato deve essere iscritto nella statistica sulle catture. I pesci di cui è ammessa la cattura devono essere iscritti immediatamente dopo la cattura. I pesci di cui non è ammessa la cattura devono essere iscritti nella statistica sulle catture al più tardi prima di lasciare il corpo d'acqua. Le iscrizioni devono essere complete e corrette.

3. Se la statistica sulle catture viene tenuta in forma elettronica, occorre rispettare i passi stabiliti. Con il salvataggio delle indicazioni fornite il pescatore ne conferma la correttezza.

4. Se la statistica sulle catture viene tenuta in forma cartacea, le iscrizioni devono essere effettuate nel foglio della statistica (licenze giornaliere) o nel libretto della statistica (tutte le altre tipologie di licenza) con una penna a sfera.

5. Prima di restituire il foglio della statistica o il libretto della statistica il pescatore deve confermare con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite.

6. Le istruzioni relative alla tenuta della statistica sulle catture in forma elettronica o cartacea sono pubblicate sul sito web dell'Ufficio per la caccia e la pesca.

Statistica sulle catture

1. Il foglio della statistica ricevuto deve essere inviato per posta A Plus entro sette giorni dalla fine dell'ultimo giorno di pesca all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di pesca è stata acquistata.

2. Il libretto della statistica ricevuto deve essere inviato entro il 15 novembre (data del timbro postale) per posta A Plus all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di pesca è stata acquistata.

3. Il foglio della statistica o il libretto della statistica deve essere consegnato anche se non sono stati catturati pesci o se non si è andati a pescare.

Autorizzazioni d'eccezione e disposizioni particolari

1. In caso di imminenti spurghi e svuotamenti di bacini di ritenzione, di altri importanti interventi tecnici nelle acque o in caso di regolazioni degli effettivi mirate e limitate nel tempo che sono nell'interesse della pesca e della salvaguardia della varietà delle specie, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità può decidere eccezioni relative agli attrezzi di cattura, ai metodi di cattura, ai periodi di pesca, nonché alle lunghezze di cattura e al numero delle catture.

2. Le rispettive regolamentazioni devono essere pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale.

Autorizzazioni d'eccezione e disposizioni particolari

1. Se i titolari di diritti privati di pesca hanno emanato disposizioni di polizia della pesca più severe conformemente all'articolo 1 capoverso 2, queste devono essere inoltrate all'Ufficio per la caccia e la pesca affinché esso ne prenda atto. In questi casi, il controllo da parte dell'autorità cantonale di vigilanza sulla pesca si limita al rispetto delle disposizioni previste dalla presente ordinanza.

Disposizioni finali

1. Infrazioni alle disposizioni previste dalla presente ordinanza vengono punite conformemente all'articolo 36 segg. della legge cantonale sulla pesca.

2. Le contravvenzioni sono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 4. La procedura si conforma alle disposizioni determinanti dell'ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla pesca.

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