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Domande di sussidio (VWL)

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (15)

Art. 1 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 1a Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 1b Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 1c Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 2 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 4 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 5 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 6 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 7 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 8 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 9 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 10 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 11 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 12 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura Art. 13 Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura

Testo normativo (15 Articoli)

Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

1. I proprietari fondiari, gli affittuari e i gestori devono inoltrare all'Ufficio le domande di sussidio per la recinzione di colture intensive altamente minacciate.

2. Essi sono tenuti a motivare la necessità della recinzione. La domanda deve inoltre contenere una breve descrizione del progetto, una planimetria e un preventivo dei costi.

Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

1. Per la posa di recinzioni di protezione contro cervi e caprioli valgono le seguenti prescrizioni

a) recinzione per cervi: altezza verticale 2,00 m; recinzione per caprioli: altezza verticale almeno 1,50 m; rete a nodo rettangolare, reti metalliche diagonali o materiale equivalente;

b) pali di recinzione e pali d'angolo in castagno, quercia o larice, su superfici rocciose pali metallici o tubi, distanza dei pali di regola circa 3,00 m. Tutte le recinzioni devono essere dotate di un'adeguata via d'uscita.

2. In caso di caduta di massi, pericolo di slavine o in caso di pendii ripidi devono essere previste costruzioni particolari che garantiscano l'efficacia delle recinzioni.

Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

1. Le spese forfetarie computabili vengono stabilite dall'Ufficio e adeguate periodicamente al rincaro.

Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

1. L'Ufficio esamina le domande. In casi motivati può derogare alle prescrizioni di cui all'articolo 1a della presente ordinanza.

2. Per il calcolo e la garanzia di un sussidio cantonale è determinante l'articolo 19 dell'ordinanza cantonale sulla caccia del 29 maggio 1998.

Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

1. Il Dipartimento decide in merito alla domanda ed eventualmente in merito a una garanzia di sussidio.

Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina

1. I conteggi devono essere trasmessi all'Ufficio. Quest'ultimo esamina i conteggi e versa i sussidi.

2. ...

3. ...

Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1. Gli organi di stima sono gli stimatori dei danni causati dalla selvaggina nominati dal dipartimento.

2. Ogni distretto di caccia costituisce di regola un circolo di stima.

Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1. I proprietari fondiari, gli affittuari e i coltivatori diretti devono inoltrare al competente stimatore dei danni causati dalla selvaggina la notifica dei danni immediatamente dopo il verificarsi del danno rivendicato.

Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1. Lo stimatore dei danni causati dalla selvaggina deve effettuare la stima entro sette giorni dalla notifica del danno. Resta riservato l'articolo 22 frase 2 dell'ordinanza cantonale sulla caccia del 29 maggio 1998.

2. La stima deve essere precedentemente comunicata a chi l'ha ordinata e al competente guardiano della selvaggina.

3. Il risultato della stima deve essere iscritto nel verbale dei danni. Lo stimatore dei danni causati dalla selvaggina deve recapitarlo a chi ha ordinato la stima e all'Ufficio entro dieci giorni dalla stima.

Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1. Se il danneggiato e il competente guardiano della selvaggina riconoscono il risultato della stima, devono confermarlo per iscritto nel verbale dei danni.

2. Qualora dalla stima risulti che sussiste un diritto al risarcimento di danni causati dalla selvaggina, l'Ufficio deve risarcire il danno a chi lo ha subito.

Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1. Se il risultato della stima non viene riconosciuto, l'Ufficio decide in merito all'entità di un eventuale danno e al diritto al risarcimento. La decisione dell'Ufficio è comunicata per iscritto al danneggiato.

2. Un eventuale danno è risarcito al danneggiato solo quando è disponibile una decisione cresciuta in giudicato.

Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1. L'accertamento della perdita di reddito avviene giusta le corrispondenti direttive del Plantahof.

Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina

1. Al sopraggiungere di animali predatori il Governo può emanare le necessarie istruzioni per la sorveglianza di animali da reddito.

2. I danni causati da specie di selvaggina quali linci, tassi, orsi e lupi prima dell'emanazione delle relative istruzioni, devono essere risarciti al danneggiato, se ha adottato le misure di difesa che si potevano pretendere da lui.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di attuazione concernenti la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina del 29 ottobre 1990 sono abrogate.

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