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740.030 OBVJOMDC CH-GR

Ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia (OMDC) - Principio (OBVJ)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale

1. Contravvenzioni alle prescrizioni sulla caccia vengono punite in una procedura di multa disciplinare, nella misura in cui siano soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 45 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero.

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale

1. Le contravvenzioni alle prescrizioni sulla caccia vengono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 1 dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia.

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale

1. Gli organi di vigilanza sulla caccia ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia sono autorizzati a riscuotere multe disciplinari.

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale

1. Gli organi di vigilanza sulla caccia sono tenuti a comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura di multa disciplinare.

2. Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare, si applica la procedura penale ordinaria.

3. Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale

1. I moduli delle multe devono contenere almeno le indicazioni seguenti

a) cognome, nome, data di nascita e domicilio dell'autore;

b) tipo, ora e luogo dell'infrazione, nonché i relativi numeri dell'elenco delle multe;

c) importo della multa;

d) indicazione che in caso di mancato pagamento della multa entro trenta giorni sarà avviata la procedura ordinaria;

e) termine di riflessione;

f) data del rilascio del modulo;

g) firma dell'organo di vigilanza sulla caccia.

2. L'Ufficio per la caccia e la pesca emana le direttive necessarie per l'esecuzione della procedura di multa disciplinare.

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale

1. L'autore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

2. In caso di pagamento immediato viene rilasciata una ricevuta.

3. Se l'autore non paga la multa immediatamente, gli viene concesso un periodo di riflessione di trenta giorni a partire dal momento della fatturazione. In caso di mancato pagamento entro il termine di riflessione, deve essere avviata la procedura penale ordinaria.

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale

1. L'Ufficio per la caccia e la pesca tiene un registro delle multe disciplinari conformemente all'articolo 47d capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia.

2. I dati devono essere cancellati cinque anni dopo la loro iscrizione.

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale

1. Gli organi di vigilanza sulla caccia conformemente all'articolo 44 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari.

1bis. I comuni, che conformemente all'articolo 27 capoverso 2 della legge cantonale sulla caccia sono competenti per la delimitazione di zone di riposo per la selvaggina, sono autorizzati a punire a proprio nome chi accede a piedi o con veicoli a queste zone di riposo al di fuori dei percorsi e dei sentieri indicati.

2. La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari.

Procedura di multa disciplinare secondo il diritto federale

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2004.

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