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Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale (Regolamento sulla lotteria, RFL) - Mezzi (LLR)

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (14)

Testo normativo (14 Articoli)

Disposizioni generali

1. Unitamente agli interessi sul patrimonio e agli ulteriori proventi, il 70 per cento della quota cantonale annuale dell'utile netto della lotteria intercantonale costituisce il finanziamento speciale lotteria intercantonale. Esso è gestito quale finanziamento speciale ai sensi della legge sulla gestione finanziaria.

2. Il patrimonio rende un interesse relativo all'aliquota stabilita dal Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Disposizioni generali

1. Le risorse del finanziamento speciale lotteria intercantonale possono essere impiegate esclusivamente per scopi di pubblica utilità e di beneficenza.

2. È escluso l'impiego di risorse per l'adempimento d'impegni di diritto pubblico.

3. ...

Disposizioni generali

1. Il finanziamento speciale lotteria intercantonale è soggetto alla vigilanza del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) e all'alta vigilanza del Governo.

2. Il Dipartimento è competente della stesura del preventivo e del controllo del patrimonio, nonché del pagamento dei contributi.

Disposizioni generali

1. Non sussiste alcun diritto inalienabile alla concessione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale.

2. I sussidi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni nonché a prestazioni proprie adeguate.

Disposizioni generali

1. È esclusa l'erogazione di sussidi annui ricorrenti.

2. I progetti che si estendono su più anni sono considerati unici se comportano una tematica uniforme e sono chiaramente limitati. Il sussidio totale è stabilito anticipatamente.

Disposizioni generali

1. I sussidi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e termini.

2. Se manca una limitazione esplicita del termine, la garanzia vale al massimo per tre anni.

Disposizioni generali

1. I sussidi vengono rifiutati o devono essere restituiti se

a) * la domanda non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale;

b) il sussidio è stato ottenuto mediante indicazioni false o ingannevoli nella domanda;

c) i richiedenti non soddisfano le condizioni e gli oneri;

d) il sussidio non è stato impiegato per attività nell'ambito della domanda sottoposta.

Domande

1. Le domande di sussidio devono essere sottoposte al Dipartimento competente prima della messa in opera di eventuali progetti e provvedimenti, unitamente alla documentazione necessaria. Ordinazioni, lavori nonché provvedimenti possono essere effettuati solo in seguito alla garanzia del sussidio.

2. Per la messa a pubblico concorso possono essere fissati i termini per la presentazione di una domanda.

3. Non sono considerate le domande presentate in ritardo.

Domande

1. Le domande di sussidio devono contenere in particolare

a) informazioni sui richiedenti;

b) una esatta descrizione del progetto;

c) un preventivo dei costi dettagliato nonché un piano di finanziamento con le indicazioni relative a tutti i sussidi di terzi secondo le aspettative e i sussidi già assicurati.

2. Se la documentazione non è sufficiente per la valutazione della domanda, possono essere richieste ulteriori informazioni o documenti.

Procedura

1. Il servizio competente esamina la completezza dei documenti allegati alla domanda nonché la conformità della domanda con i principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale.

2. Una domanda può essere respinta se è incompleta o manifestamente non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale. Su istanza del richiedente, il Dipartimento decide in merito al rinvio della domanda.

Procedura

1. Il Dipartimento concede sussidi a opere culturali e scientifiche fino a 100 000 franchi.

2. La concessione di sussidi che superano questi importi rientra nella competenza del Governo.

Procedura

1. Il Governo decide, su proposta del Dipartimento, in merito all'impiego delle ulteriori risorse dal finanziamento speciale lotteria intercantonale.

2. In singoli casi il Dipartimento può concedere sussidi fino a 100 000 franchi.

Procedura

1. Il sussidio è versato di regola dopo l'esecuzione del progetto in base ad un conteggio finale.

2. Se le circostanze lo giustificano, su richiesta possono essere versati anticipatamente fino a due terzi del sussidio.

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