Ordinanza relativa alla legge sulla protezione civile (OLCPCi) - Governo (VOZZSG)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Il Governo esercita la vigilanza sulla protezione civile.
2. Esso presenta domande di aiuto alla Confederazione, ad altri Cantoni o a Stati confinanti, se i militi della protezione civile del Cantone non sono in grado di adempiere i compiti spettanti alla protezione civile.
3. Esso decide in merito a domande della Confederazione, di altri Cantoni e di Stati confinanti relative alla concessione di sostegno nel settore della protezione civile.
1. Il dipartimento competente è il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.
1. Il servizio competente è l'Ufficio del militare e della protezione civile (Ufficio).
2. Esso esegue gli atti normativi in materia di protezione civile e prende le misure e le decisioni necessarie, se tali compiti non sono espressamente assegnati al Governo, al Dipartimento, ad altri servizi o ai comuni.
1. Il Dipartimento stabilisce l'organizzazione del servizio di protezione civile.
1. Ai fini della tenuta dei controlli i comuni comunicano all'Ufficio i seguenti dati dei militi della protezione civile
a) numero di assicurazione;
b) cognome, nome, indirizzo, numero postale d'avviamento e domicilio;
c) data di nascita;
d) luogo di attinenza;
e) dati di arrivo o di partenza.
1. Il preavviso di servizio e le chiamate in servizio per i servizi d'istruzione ordinari vengono inviati per posta o per via elettronica.
2. In caso di situazioni particolari e straordinarie nonché in caso di lavori di ripristino i militi della protezione civile vengono chiamati in servizio telefonicamente, per posta o per via elettronica.
1. Il Dipartimento decide in merito a interventi di militi della protezione civile per la gestione di situazioni particolari e straordinarie che superano i 150 giorni di servizio.
1. L'Ufficio informa i comuni anticipatamente in merito agli interventi previsti delle organizzazioni della protezione civile.
2. I comuni interessati devono presentare entro la fine di novembre le domande per interventi a favore del loro comune nell'anno successivo.
1. Le domande per interventi a favore della collettività devono essere presentate all'Ufficio al più tardi due anni prima dell'inizio dell'intervento. In casi motivati è possibile entrare nel merito di domande presentate anche dopo tale termine.
2. Gli interventi a favore della collettività che superano i 150 giorni di servizio necessitano dell'approvazione del Dipartimento.
3. Gli interventi a favore della collettività non possono superare i 1000 giorni di servizio all'anno.
4. Se in un anno hanno luogo grandi manifestazioni di importanza internazionale, il Dipartimento può aumentare il numero massimo di giorni di servizio nel relativo anno in corrispondenza ai giorni di servizio autorizzati a tale scopo.
1. I comuni devono fare in modo che gli impianti di protezione necessari per la formazione, per gli interventi in situazioni particolari e straordinarie e per gli interventi di ripristino dei militi della protezione civile siano operativi nel momento in cui vengono consegnati alle unità di protezione civile.
1. I comuni comunicano all'Ufficio il nome e l'indirizzo della persona responsabile per l'edilizia di protezione civile.
1. Il comune autorizza domande di costruzione per case d'abitazione solo dopo che l'Ufficio ha deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio. A questo scopo inoltra all'Ufficio i piani necessari per la valutazione di tale obbligo di costruire un rifugio.
1. L'Ufficio della cultura
a) allestisce un dispositivo per la protezione dei beni culturali;
b) istruisce gli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile;
c) vigila sulla protezione dei beni culturali.
1. L'ammontare dei contributi sostitutivi da versare per ciascun posto protetto corrisponde all'importo stabilito nell'articolo 75 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione civile.
1. Le tasse per le prestazioni dell'Ufficio sono disciplinate nell'allegato 2.