Legge d'applicazione della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LAdLTEO) - Ufficio del militare e della protezione civile (EGZWPEG)
Testo normativo (3 Articoli)
1. L'Ufficio del militare e della protezione civile (Ufficio) è competente per
a) l'applicazione e la riscossione della tassa d'esenzione;
b) la valutazione di istanze di esenzione, riduzione, condono e dilazione della tassa;
c) il rimborso della tassa in caso di sostituzione di servizio;
d) il giudizio sui reclami contro decisioni di tassazione e contro decisioni sull'esenzione dalla tassa, sulla riduzione nonché sul rimborso della tassa in caso di sostituzione di servizio;
e) l'emanazione di una decisione sulla costituzione di garanzie per la tassa;
f) la tenuta di un registro di tutti gli assoggettati annunciati nel Cantone secondo le prescrizioni militari e del servizio civile e assenti dalla Svizzera;
g) il perseguimento e il giudizio di infrazioni contro la legge federale in caso di mancato adempimento delle condizioni richieste per l'inflizione di una pena privativa della libertà;
h) la presentazione di una domanda di emanazione di un blocco dei documenti;
i) la proroga del termine di pagamento per la tassa d'esenzione e la concessione di pagamenti rateali.
1. Per quanto il diritto federale non disponga diversamente, trovano applicazione le norme procedurali della legge cantonale sulle imposte.
1. Il Tribunale d'appello è competente per
a) il giudizio su ricorsi contro decisioni su opposizione dell'Ufficio;
b) il giudizio su ricorsi contro decisioni di condono e di dilazione dell'Ufficio;
c) il giudizio su ricorsi contro richieste di garanzie dell'Ufficio;
d) l'emanazione di un blocco dei documenti.
2. La domanda di emanazione di un blocco dei documenti viene trattata nella procedura con giudice unico.