Legislator Giurisprudenza & Legislazione
613.190 RVZBWISODLMSI CH-GR

Art. 2 Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OdLMSI) - Diritto di richiesta

Apri la fonte ufficiale Atto completo (5 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 OdLMSI · Diritto di richiesta

1. Il diritto di richiesta ai sensi dell'articolo 23i LMSI spetta alla Polizia cantonale.

← Art. 1 OdLMSI Ordinanza relativa alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OdLMSI) - Oggetto Art. 3 OdLMSI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →