613.140
PolKostVOSpePol
CH-GR
Art. 39 Ordinanza relativa alle spese per atti d'ufficio e servizi della Polizia cantonale (Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol) - Competenza
Indennizzo per esecuzioni sostitutive
Art. 39 Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol · Competenza
1. La Polizia cantonale fattura l'indennizzo al comune dopo l'esecuzione sostitutiva.
2. Se il comune si rifiuta di versare l'indennizzo fatturato, il Governo stabilisce l'indennizzo e decide in merito alla rinuncia integrale o parziale a riscuotere spese procedurali.