Legislator Giurisprudenza & Legislazione
613.140 PolKostVOSpePol CH-GR

Art. 39 Ordinanza relativa alle spese per atti d'ufficio e servizi della Polizia cantonale (Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol) - Competenza

Indennizzo per esecuzioni sostitutive
Apri la fonte ufficiale Atto completo (40 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 39 Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol · Competenza

1. La Polizia cantonale fattura l'indennizzo al comune dopo l'esecuzione sostitutiva.

2. Se il comune si rifiuta di versare l'indennizzo fatturato, il Governo stabilisce l'indennizzo e decide in merito alla rinuncia integrale o parziale a riscuotere spese procedurali.

← Art. 38 Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol Ordinanza relativa alle spese per atti d'ufficio e servizi della Polizia cantonale (Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol) - Calcolo delle tasse Art. 40 Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →