613.140
PolKostVOSpePol
CH-GR
Art. 2 Ordinanza relativa alle spese per atti d'ufficio e servizi della Polizia cantonale (Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol) - Esborsi
Tasse di polizia - Disposizioni generali
Art. 2 Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol · Esborsi
1. Gli esborsi sono parte delle tasse. Essi devono essere riscossi nel loro importo effettivo e indicati separatamente.
2. Le seguenti spese sono considerate esborsi
a) le spese per terzi consultati;
b) le spese per l'acquisizione di materiale e di documenti;
c) le spese di trasmissione e di comunicazione;
d) le spese di viaggio e di trasporto;
e) l'imposta sul valore aggiunto se la Polizia cantonale è tenuta a versarla in base alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto[4].