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Art. 2 Ordinanza relativa alle spese per atti d'ufficio e servizi della Polizia cantonale (Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol) - Esborsi

Tasse di polizia - Disposizioni generali
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Art. 2 Ordinanza sulle spese di polizia, OSpePol · Esborsi

1. Gli esborsi sono parte delle tasse. Essi devono essere riscossi nel loro importo effettivo e indicati separatamente.

2. Le seguenti spese sono considerate esborsi

a) le spese per terzi consultati;

b) le spese per l'acquisizione di materiale e di documenti;

c) le spese di trasmissione e di comunicazione;

d) le spese di viaggio e di trasporto;

e) l'imposta sul valore aggiunto se la Polizia cantonale è tenuta a versarla in base alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto[4].

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