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Art. 8a Ordinanza sulla polizia (OPol) - 4. Quadri

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Art. 8a OPol · 4. Quadri

1. Al momento dell'assunzione di una funzione di quadro conformemente all'articolo 7a avviene la promozione nel rispettivo grado. L'attribuzione alla rispettiva classe di funzione si conforma alla legislazione sul personale.

2. I gradi di quadro non sono legati ad anni di servizio o a gradi di truppa conformemente all'articolo 8, fatto salvo un esame di specialista.

3. L'abbandono di una funzione di quadro implica la perdita dei diritti legati al corrispondente grado e alla corrispondente classe di funzione. Rimangono determinanti unicamente gli anni di servizio.

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