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Ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (OE della LAV) - Consultori (VVZOHG)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

1. È considerato consultorio ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati l'ufficio di consulenza per l'aiuto alle vittime dell'Ufficio cantonale del servizio sociale. In caso di necessità il Governo può riconoscere quali consultori altre istituzioni.

2. Se necessario, il consultorio è autorizzato a ricorrere all'aiuto di altre istituzioni o persone.

3. Il consultorio è obbligato alla consulenza e assistenza e ne rimane responsabile anche se collabora con altri istituti o persone.

4. ...

1. I diritti d'indennizzo e di riparazione morale vengono giudicati e gli importi versati dall'Ufficio cantonale del servizio sociale (Ufficio) su domanda della vittima di un reato.

2. L'Ufficio decide pure se debba essere concesso un acconto.

1. La domanda di versamento di un indennizzo o di una riparazione morale deve essere presentata per iscritto all'Ufficio. In casi motivati essa può pure essere messa a verbale.

2. La fattispecie su cui si fonda la domanda deve essere esposta brevemente. I mezzi di prova devono essere prodotti, per quanto in possesso della vittima.

1. Per accertare la fattispecie l'Ufficio può interpellare i partecipanti e persone tenute a dare informazioni, far capo ad atti ufficiali, documenti ed esperti, come pure effettuare altre indagini opportune.

2. Se questi mezzi d'istruzione non bastano a chiarire la fattispecie, possono essere interrogati d'ufficio o su proposta dei testimoni. Le disposizioni del codice di procedura civile sulla prova testimoniale vengono applicate per analogia.

3. La vittima è obbligata a collaborare all'accertamento della fattispecie.

4. L'Ufficio non è vincolato ad istanze per l'accertamento della fattispecie.

1. L'Ufficio decide in base alla domanda della vittima, agli atti della procedura penale e alle proprie chiarificazioni.

2. Le domande devono essere giudicate il più in fretta possibile.

1. Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione. Quest'ultimo esamina liberamente la decisione impugnata.

2. ...

1. Se viene fornito un indennizzo o una riparazione morale, l'Ufficio fa valere le pretese del Cantone nei confronti dell'imputato.

2. ...

1. Per la decisione ai sensi dell'articolo 73 capoverso 3 CP è competente quel giudice che per ultimo ha giudicato l'affare penale.

2. La procedura si conforma per analogia alle disposizioni del codice di procedura civile concernenti la procedura sommaria.

3. Contro questa decisione la vittima può fare appello ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura penale.

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