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Art. 9 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Determinazione

Riduzioni - Entità
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Art. 9 OASBA · Determinazione

1. La riduzione minima ammonta al 25 per cento dei costi standard. Il limite del reddito determinante a tale scopo è di 130 000 franchi.

2. La riduzione massima ammonta al 90 per cento dei costi standard. Il limite del reddito determinante a tale scopo è di 40 000 franchi.

3. La graduazione delle riduzioni entro i limiti conformemente al capoverso 1 e al capoverso 2 avviene mediante decreto governativo in base al credito disponibile.

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