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Art. 8 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Fatturazione

Riduzioni - Concessione e versamento
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Art. 8 OASBA · Fatturazione

1. I fornitori di prestazioni con offerte riconosciute fatturano ai corrispondenti titolari dell'autorità parentale la differenza tra la loro tariffa e la riduzione.

2. Tuttavia, se la differenza tra la tariffa e la riduzione è inferiore alla differenza tra i costi standard e la riduzione massima

a) i fornitori di prestazioni con offerte riconosciute devono fatturare almeno quest'ultima differenza;

b) l'Ufficio diminuisce le riduzioni fino a raggiungere la parità tra le due differenze.

3. Il capoverso 2 lettera b vale inoltre per le riduzioni conformemente all'articolo 4 capoverso 2 della legge[3].

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