Art. 7 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Comunicazione delle riduzioni
Art. 7 OASBA · Comunicazione delle riduzioni
1. L'Ufficio comunica l'ammontare delle riduzioni
a) ai fornitori di prestazioni con offerte riconosciute;
b) alla persona titolare dell'autorità parentale conformemente all'articolo 4 capoverso 2; nonché
c) nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 4 alla persona titolare dell'autorità parentale che ha comunicato i propri dati di contatto al corrispondente fornitore di prestazioni. Questa persona è considerata rappresentante dei titolari dell'autorità parentale.
2. La comunicazione viene recapitata per via elettronica. Il recapito è considerato avvenuto al momento della prima consultazione, tuttavia al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione elettronica. La comunicazione non è impugnabile.
3. I titolari dell'autorità parentale possono richiedere una decisione impugnabile entro 30 giorni dal recapito della comunicazione. Questa procedura è gratuita. Non vi è diritto a ripetibili.
4. Il capoverso 3 non si applica alla comunicazione del versamento di acconti secondo l'articolo 6 capoverso 2.