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Art. 5 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Partecipazione del comune del luogo di lavoro

Riduzioni - Concessione e versamento
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Art. 5 OASBA · Partecipazione del comune del luogo di lavoro

1. Le riduzioni conformemente all'articolo 4 capoverso 3 della legge vengono concesse solo se il comune del luogo di lavoro partecipa in misura del 50 per cento alle riduzioni versate dal Cantone.

2. Alla domanda di riduzione deve essere allegata la conferma del comune corrispondente. L'articolo 4 capoverso 3 fa stato per analogia.

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