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Art. 4 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Domanda

Riduzioni - Concessione e versamento
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Art. 4 OASBA · Domanda

1. Domande di concessione di riduzioni

a) per bambini domiciliati nel Cantone che ricevono assistenza presso offerte riconosciute, se le riduzioni superano il minimo;

b) per bambini domiciliati nel Cantone che ricevono assistenza presso offerte extracantonali ammesse; oppure

c) per bambini domiciliati in un Paese estero confinante che ricevono assistenza presso offerte riconosciute;

2. La domanda deve essere presentata da una persona titolare dell'autorità parentale. Questa persona è considerata rappresentante dei titolari dell'autorità parentale.

3. Se la domanda viene presentata più tardi le riduzioni vengono concesse soltanto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, fatto salvo il capoverso 4. Ciò vale per analogia se la domanda è incompleta o se la documentazione e le informazioni richieste a posteriori non vengono inoltrate entro il termine suppletorio fissato.

4. In assenza di una domanda, ai titolari dell'autorità parentale i cui figli sono domiciliati nel Cantone e ricevono assistenza presso offerte riconosciute viene concessa la riduzione minima.

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