Legislator Giurisprudenza & Legislazione
548.310 KIBEVOASBA CH-GR

Art. 3 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Ufficio

Organizzazione
Apri la fonte ufficiale Atto completo (31 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 OASBA · Ufficio

1. L'Ufficio del servizio sociale (Ufficio) è l'autorità esecutiva cantonale generale. Esso è competente in particolare per

a) la concessione, il versamento e la richiesta di rimborso di riduzioni;

b) il rilascio, la revoca e il ritiro di autorizzazioni per offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia;

c) la vigilanza sulle offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia autorizzate;

d) il rilascio e la revoca di ammissioni per offerte extracantonali di assistenza ai bambini complementare alla famiglia;

e) lo svolgimento dell'analisi del bisogno con i comuni e i fornitori di prestazioni.

← Art. 2 OASBA Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Governo Art. 4 OASBA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →