548.310
KIBEVOASBA
CH-GR
Art. 3 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Ufficio
Organizzazione
Art. 3 OASBA · Ufficio
1. L'Ufficio del servizio sociale (Ufficio) è l'autorità esecutiva cantonale generale. Esso è competente in particolare per
a) la concessione, il versamento e la richiesta di rimborso di riduzioni;
b) il rilascio, la revoca e il ritiro di autorizzazioni per offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia;
c) la vigilanza sulle offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia autorizzate;
d) il rilascio e la revoca di ammissioni per offerte extracantonali di assistenza ai bambini complementare alla famiglia;
e) lo svolgimento dell'analisi del bisogno con i comuni e i fornitori di prestazioni.