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Art. 29 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Promozione delle innovazioni

Finanziamento e ulteriore promozione
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Art. 29 OASBA · Promozione delle innovazioni

1. Su domanda possono essere versati contributi per il cofinanziamento di nuovi modelli innovativi di offerte di assistenza. Alla domanda occorre allegare in particolare quanto segue

a) la domanda di progetto e la descrizione del progetto, unitamente alla motivazione;

b) gli obiettivi e gli effetti auspicati nonché la definizione del gruppo di destinatari;

c) l'analisi delle condizioni quadro;

d) la descrizione del modo di procedere;

e) l'organizzazione del progetto e indicazioni relative alla durata del progetto e alla durata della fase sperimentale;

f) le indicazioni relative alle risorse finanziarie e in termini di personale necessarie.

2. La promozione avviene tramite un mandato di prestazioni limitato di norma alla durata del progetto o alla fase sperimentale.

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