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Art. 28 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Promozione di offerte per bambini con disabilità

Finanziamento e ulteriore promozione
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Art. 28 OASBA · Promozione di offerte per bambini con disabilità

1. I contributi vengono versati se l'offerta è adeguata per un bambino con disabilità e se l'assistenza è garantita.

2. Essi vengono versati ai fornitori di prestazioni, per ogni bambino con disabilità assistito, sotto forma di forfetaria il cui ammontare si conforma al grado del bisogno di assistenza.

3. Per l'esecuzione della consulenza può essere stipulato un mandato di prestazioni con un'organizzazione specializzata idonea.

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