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Art. 27 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Fatturazione ai comuni

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Art. 27 OASBA · Fatturazione ai comuni

1. Per la verifica dei conteggi, con i corrispondenti diritti i comuni hanno accesso al sistema informatico utilizzato dal Cantone per l'esecuzione.

2. Entro il 30 giugno, il Cantone fattura ai comuni la loro partecipazione ai costi per l'esercizio precedente, nonché un anticipo provvisorio basato sulla partecipazione ai costi dell'anno precedente.

3. Al più tardi due mesi prima di questa fatturazione l'Ufficio allestisce il conteggio dettagliato e lo sottopone al comune per la verifica.

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