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Art. 24 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - 4. Forma organizzativa

Requisiti posti alle offerte - Autorizzazione
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Art. 24 OASBA · 4. Forma organizzativa

1. I fornitori di prestazioni dispongono di una direzione strategica e di una direzione operativa, separate dal punto di vista organizzativo e da quello del personale.

2. La direzione strategica provvede alla vigilanza interna all'offerta. Essa disciplina la ripartizione dei compiti tra il livello strategico e quello operativo.

3. La direzione operativa dispone di una formazione adeguata con conoscenze nei settori finanze, personale, assistenza, infrastruttura e comunicazione nonché di competenze sociali e dirigenziali.

4. I fornitori di prestazioni sono soggetti a una revisione limitata da parte di un ufficio di revisione autorizzato.

5. Occorre prevedere una procedura di conciliazione per la composizione di conflitti tra bambini o meglio titolari dell'autorità parentale e fornitori di prestazioni. I titolari dell'autorità parentale e i collaboratori devono essere informati in merito.

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