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Art. 22 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - 2. Gestione

Requisiti posti alle offerte - Autorizzazione
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Art. 22 OASBA · 2. Gestione

1. I fornitori di prestazioni dispongono di linee direttive nonché di un piano d'esercizio e di assistenza.

2. Il piano d'esercizio contiene gli obiettivi, l'orientamento, le prestazioni nonché la pianificazione finanziaria dell'offerta e fornisce informazioni in merito all'attuale situazione economico-aziendale nonché agli sviluppi futuri in considerazione delle influenze esterne.

3. Il piano di assistenza illustra quali principi di assistenza vengono applicati e come avvengono l'assistenza e l'educazione dei bambini.

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