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Art. 20 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Ammissione di offerte extracantonali

Requisiti posti alle offerte - Disposizioni generali
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Art. 20 OASBA · Ammissione di offerte extracantonali

1. Con la domanda di ammissione le offerte extracantonali devono dichiararsi disposte a procedere alle notifiche conformemente all'articolo 14, a mettere a disposizione i dati necessari e a inoltrare all'Ufficio la documentazione e le indicazioni necessarie. L'articolo 19 fa stato per analogia.

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