Legislator Giurisprudenza & Legislazione
548.310 KIBEVOASBA CH-GR

Art. 2 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Dipartimento

Organizzazione
Apri la fonte ufficiale Atto completo (31 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 OASBA · Dipartimento

1. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità è competente per

a) il rilascio, la revoca e il ritiro del riconoscimento di offerte di assistenza ai bambini complementare alla famiglia;

b) la stipula di mandati di prestazioni per la promozione di offerte per bambini con disabilità e di innovazioni.

← Art. 1 OASBA Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Governo Art. 3 OASBA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →