Art. 19 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Vigilanza
Art. 19 OASBA · Vigilanza
1. I fornitori di prestazioni con offerte autorizzate devono inoltrare all'Ufficio
a) il rapporto annuale e il conto annuale;
b) la documentazione necessaria per verificare i requisiti posti alla qualità.
2. I fornitori di prestazioni con offerte riconosciute devono inoltrare o notificare all'Ufficio
a) il conto annuale riveduto insieme alla contabilità degli investimenti, al rapporto dell'ufficio di revisione e al calcolo dei costi;
b) il numero di unità di assistenza fornite per ciascun bambino.
3. La documentazione va inoltrata entro il 30 giugno dell'anno successivo. La notifica conformemente al capoverso 2 lettera b deve avvenire mensilmente, entro dieci giorni dalla fine del mese. Per il resto le direttive per la presentazione di documentazione e indicazioni sono stabilite dall'Ufficio.
4. L'Ufficio può disporre l'inoltro di documentazione e indicazioni ulteriori necessarie per la vigilanza o l'esecuzione.
5. L'Ufficio svolge un controlling.