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Art. 18 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Domande e validità

Requisiti posti alle offerte - Disposizioni generali
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Art. 18 OASBA · Domande e validità

1. Le domande di autorizzazioni, riconoscimenti e ammissioni devono essere presentate all'Ufficio secondo le direttive di quest'ultimo.

2. L'autorizzazione, il riconoscimento e l'ammissione sono rilasciati ogni volta per al massimo quattro anni.

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