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Art. 14 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Obbligo di notifica

Riduzioni - Ulteriori disposizioni
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Art. 14 OASBA · Obbligo di notifica

1. I fornitori di prestazioni con offerte riconosciute comunicano per quanto necessario all'Ufficio i dati dei bambini assistiti e dei rispettivi titolari dell'autorità parentale. I fornitori di prestazioni con offerte extracantonali ammesse notificano i dati dei bambini assistiti domiciliati nei Grigioni e dei rispettivi titolari dell'autorità parentale.

2. I fornitori di prestazioni con offerte riconosciute notificano all'Ufficio i posti di assistenza che non vengono utilizzati per almeno cinque settimane.

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