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Art. 13 Ordinanza sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (OASBA) - Disposizioni applicabili

Riduzioni - Reddito determinante
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Art. 13 OASBA · Disposizioni applicabili

1. Conformemente all'articolo 7 capoverso 1 della legge, fanno stato anche le disposizioni in materia dell'ordinanza relativa alla legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi.

2. In caso di famiglie affilianti il calcolo del reddito determinante avviene dopo debita valutazione e sulla base di una richiesta motivata del rappresentante legale del bambino.

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