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Art. 2 Ordinanza sul "Fondo grigionese per disoccupati" - Mezzi del fondo

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Art. 2 Ordinanza sul "Fondo grigionese per disoccupati" · Mezzi del fondo

1. I mezzi del fondo si compongono del capitale di base, degli interessi e di altre donazioni private e pubbliche.

2. Per adempiere ai compiti si può fare capo agli interessi e al capitale fino a una somma residua di 200 000 franchi.

3. Se il capitale del fondo si è ridotto al minimo dei 200 000 franchi, il Governo decide sull'ulteriore utilizzo o sullo scioglimento del fondo.

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