Ordinanza della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione (OLAdLC/LADI) - Ufficio
Testo normativo (5 Articoli)
1. L'Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) è l'ufficio competente ai sensi della legge.
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2. L'UCIAML gestisce sei uffici regionali di collocamento (URC), segnatamente a Coira, Thusis, Ilanz, Roveredo, Davos e Samedan.
3. Il primo annuncio per il collocamento avviene presso l'URC.
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2. L'UCIAML è autorizzato in ogni momento a verificare l'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione presso le imprese private di collocamento e personale a prestito.
1. Le notifiche dei datori di lavoro da effettuarsi secondo le prescrizioni federali relative a licenziamenti di lavoratori e a chiusure di aziende, nonché alla statistica del mercato del lavoro devono essere inoltrate all'UCIAML.
2. Se i presupposti conformemente al diritto federale sono soddisfatti, il Governo può chiedere al Consiglio federale l'introduzione dell'obbligo di notificare i posti vacanti sul territorio del Cantone.
1. La presente ordinanza sostituisce le disposizioni esecutive del 19 febbraio 2002 ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Confederazione insieme alla legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione.