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Art. 2 Ordinanza della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero - Compiti della Commissione tripartita degli organi paritetici

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Art. 2 Ordinanza della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero · Compiti della Commissione tripartita degli organi paritetici

1. La Commissione tripartita secondo l'articolo 360b del Codice svizzero delle obbligazioni e gli organi paritetici istituiti dai contratti collettivi di lavoro informano l'organo cantonale di controllo nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero.

2. L'organo cantonale di controllo e la Commissione tripartita si scambiano le informazioni e la documentazione necessarie per l'esecuzione della LLN.

3. La Commissione tripartita ha funzione consultiva nella determinazione dei settori da controllare.

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