Organo di controllo
Testo normativo (5 Articoli)
1. L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) è l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN).
1. La Commissione tripartita secondo l'articolo 360b del Codice svizzero delle obbligazioni e gli organi paritetici istituiti dai contratti collettivi di lavoro informano l'organo cantonale di controllo nel caso in cui gli accertamenti fatti nell'ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero.
2. L'organo cantonale di controllo e la Commissione tripartita si scambiano le informazioni e la documentazione necessarie per l'esecuzione della LLN.
3. La Commissione tripartita ha funzione consultiva nella determinazione dei settori da controllare.
1. Le autorità e le organizzazioni secondo l'articolo 11 capoverso 1 LLN notificano all'organo cantonale di controllo gli emolumenti riscossi e le multe intimate in relazione al lavoro nero.
1. Il Governo decide in merito a sanzioni ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LLN.
2. Esso informa il Dipartimento competente per l'esecuzione delle prescrizioni sugli appalti pubblici in merito a un blocco.
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.