Legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAdLC/LADI) - Compiti
Testo normativo (4 Articoli)
1. L'Ufficio dà esecuzione alla legislazione federale nel settore del collocamento e del personale a prestito nonché dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'indennità per insolvenza.
2. Esso provvede a un'efficace collaborazione
a) tra gli uffici responsabili del collocamento e dell'assicurazione contro la disoccupazione;
b) con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché con altre organizzazioni attive nel campo del collocamento.
3. Esso controlla inoltre il rispetto dell'obbligo di annuncio conformemente alla legislazione federale nel settore degli stranieri e della loro integrazione.
1. Per la Cassa di disoccupazione pubblica dei Grigioni il Governo emana un regolamento della cassa ai sensi dell'articolo 79 LADI.
1. Se il diritto federale prevede un'opposizione, è l'Ufficio a decidere in merito.
2. ...
3. ...
1. La presente legge viene posta in vigore dal Governo dopo la scadenza del termine di referendum e l'approvazione da parte della Confederazione.