Campo di validità
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
1. L'ordinanza disciplina l'esecuzione delle prescrizioni federali concernenti la macellazione nonché il controllo degli animali da macello e delle carni.
1. Le designazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente ordinanza si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso dell'ordinanza non risulti altrimenti.
1. La vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza spetta al Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica.
1. L'Ufficio veterinario esegue le prescrizioni sull'igiene delle carni sotto la direzione del veterinario cantonale per il tramite dell'ispettore delle carni e dei controllori delle carni.
2. L'Ufficio veterinario gestisce un laboratorio per esami di laboratorio. Esso può incaricare degli esami altri laboratori.
1. L'ispettore delle carni viene nominato dal Governo ed è subordinato al veterinario cantonale.
2. Egli organizza e sorveglia il controllo degli animali destinati alla macellazione e delle carni nonché, d'intesa con il Laboratorio cantonale, il controllo delle aziende che smembrano e lavorano le carni.
1. L'Ufficio veterinario nomina, per la durata di quattro anni, il necessario numero di controllori delle carni nonché i loro supplenti per i macelli autorizzati. Questi collaboratori sono subordinati all'ispettore delle carni.
1. I controllori delle carni senza titolo di veterinario vengono impiegati nelle aziende di macellazione, soltanto se per il controllo delle carni non si mette a disposizione alcun veterinario.
1. I controllori delle carni devono annotare giornalmente i risultati del controllo degli animali destinati alla macellazione e delle carni e allestire ogni trimestre una statistica all'attenzione del veterinario cantonale.
1. Il Governo fissa, entro il quadro emanato dal Consiglio federale, le tariffe per il controllo degli animali da macello e delle carni, per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione d'esercizio per macelli.
1. Le tariffe devono essere pagate in linea di massima da chi le ha cagionate. Il controllore delle carni presenta ogni trimestre all'Ufficio veterinario una fattura unitamente al rapporto sul controllo delle carni. Sulla base di questi rapporti l'Ufficio veterinario riscuote le tariffe da chi le ha cagionate.
1. Il Governo disciplina l'indennità dei controllori delle carni.
1. Nell'esercizio della loro funzione gli organi del controllo delle carni hanno carattere di funzionari di polizia giudiziaria.
1. Le multe vengono inflitte dal Dipartimento.
2. Per la procedura fanno stato le disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.
1. I tribunali devono trasmettere all'Ufficio veterinario cantonale le sentenze concernenti le contravvenzioni alla legislazione in materia di derrate alimentari nel campo dell'igiene delle carni.
1. L'ordinanza cantonale sull'ispezione delle carni del 23 maggio 1958 è abrogata.
1. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente ordinanza.