Legislator Giurisprudenza & Legislazione
507.310 GEBVLCOTACEE CH-GR

Art. 5 Ordinanza sulle tasse nei settori delle derrate alimentari, dei prodotti chimici e dell'equilibrio ecologico (OTACEE) - Certificati d'autenticità per prodotti originari

Apri la fonte ufficiale Atto completo (6 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 OTACEE · Certificati d'autenticità per prodotti originari

1. Per l'emissione di certificati d'autenticità per prodotti originari a favore di aziende d'esportazione vengono riscosse tasse in base al dispendio di tempo, con una base di 140 franchi all'ora.

← Art. 4 OTACEE Ordinanza sulle tasse nei settori delle derrate alimentari, dei prodotti chimici e dell'equilibrio ecologico (OTACEE) - Campo d'applicazione e competenza Art. 6 OTACEE →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →