Governo
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Il Governo vigila sull'esecuzione della legge federale sugli stupefacenti.
2. Esso designa gli uffici competenti per l'informazione e la consulenza, per il trattamento nonché per l'assistenza e la reintegrazione dei tossicomani.
3. Per il trattamento, l'assistenza e la reintegrazione dei tossicomani si deve tendere possibilmente a soluzioni intercantonali. Il Governo può delegare determinati compiti e facoltà anche a organizzazioni private (art. 15a LF sugli stupefacenti) e a commissioni.
1. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità esegue, per quanto non vengono designate altre autorità o altri uffici, la legge federale ed emana le relative disposizioni previste.
2. Esso esercita la vigilanza sugli uffici pubblici come anche sulle istituzioni ammesse di trattamento e d'assistenza (art. 34 cpv. 1 lett. e LF sugli stupefacenti).
3. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è competente in modo particolare per il rilascio e la revoca
a) del permesso di fabbricare o preparare stupefacenti e di farne commercio (art. 4 LF sugli stupefacenti);
b) dell'autorizzazione al traffico di stupefacenti (art. 9 cpv. 2 lett. a) e 12 LF sugli stupefacenti);
c) dell'autorizzazione a stabilimenti ospedalieri e istituti scientifici a procurarsi, detenere e usare stupefacenti (art. 9 cpv. 5 e 14 LF sugli stupefacenti);
d) dell'autorizzazione al trattamento dei tossicomani mediante stupefacenti (art. 15a cpv. 5 LF sugli stupefacenti).
4. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è competente inoltre per
a) il divieto d'acquisto di stupefacenti (art. 15a cpv. 4 LF sugli stupefacenti);
b) la vigilanza sulla trasformazione o distruzione di stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 4 LF sugli stupefacenti);
c) il controllo sugli stupefacenti (art. da 16 a 18 LF sugli stupefacenti);
d) l'ordine di utilizzare, detenere o distruggere stupefacenti (art. 33 LF sugli stupefacenti);
e) l'ordine di trattamento ambulatorio successivo o di controllo successivo dei tossicomani (art. 15b cpv. 2 LF sugli stupefacenti).
1. Il medico cantonale accoglie le notifiche circa i casi di abuso di stupefacenti (art. 15 cpv. 1 LF sugli stupefacenti) e consiglia il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità circa le misure da adottare.
1. La competenza per il sequestro, la garanzia e la detenzione di stupefacenti nell'ambito di un'azione penale si conforma alle disposizioni del Codice di procedura penale e della legislazione cantonale d'applicazione.
1. I medici, dentisti, veterinari abilitati ad esercitare liberamente la professione nel Cantone dei Grigioni nonché i dirigenti responsabili di farmacie pubbliche o ospedaliere non hanno bisogno di un'autorizzazione cantonale per l'acquisto, il deposito, l'uso e la consegna di stupefacenti.
2. La Polizia cantonale è autorizzata a detenere piccole quantità di stupefacenti a scopi didattici.
1. Per tutte le prescrizioni di stupefacenti vanno usati speciali blocchetti di ricette per stupefacenti, che vanno ritirati presso il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.
2. La perdita o la sottrazione di moduli di ricette vanno notificate immediatamente al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità indicandone il numero.
3. Le ricette per stupefacenti vanno conservate per 10 anni.
1. A prescrivere, consegnare e somministrare stupefacenti per il trattamento di tossicomani sono competenti solo i medici autorizzati dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità in generale o nel caso singolo. L'inizio, il tipo e la fine del trattamento nonché il nome di ogni paziente vanno notificati al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.
2. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità tiene un elenco delle autorizzazioni rilasciate e delle notifiche che gli sono pervenute ai sensi del capoverso 1. Il medico cantonale è autorizzato a dare informazioni in merito ad altri medici qualora lo richiedano motivi d'ordine medico.
3. In casi d'emergenza i medici possono prescrivere, consegnare e somministrare stupefacenti a tossicomani. Il paziente va assegnato immediatamente ad un medico in possesso di un'autorizzazione ai sensi del capoverso 1.
1. Per la competenza e la procedura di collocamento o trattenimento dei tossicomani ai sensi dell'articolo 15b LF sugli stupefacenti fanno stato le relative disposizioni del codice civile svizzero e della legge d'introduzione al codice civile svizzero sul ricovero a scopo di assistenza.
1. Per qualsiasi fornitura di stupefacenti a medici, dentisti, veterinari e ospedali i farmacisti compilano tre bollettini di consegna. Un esemplare va al destinatario; gli altri due vanno spediti di volta in volta per ogni primo del mese all'Ufficio federale della sanità pubblica.
1. I medici, dentisti e veterinari che dispensano essi stessi stupefacenti, i farmacisti responsabili di farmacie pubbliche e i dirigenti responsabili di farmacie private presso ospedali, cliniche, sanatori e case di cura devono tenere un controllo aggiornato dei depositi. La consistenza degli stupefacenti, verificata il 1o luglio di ogni anno, va notificata entro un mese al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità su un modulo speciale.
1. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità designa gli organi aventi facoltà di controllo ai sensi degli articoli da 16 a 18 LF sugli stupefacenti e impartisce le necessarie istruzioni.
1. Per l'autorizzazione e per speciali provvedimenti e controlli vengono riscosse delle tasse secondo la tariffa del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.
1. Le contravvenzioni agli articoli 6, 7, 9 e 10 vengono punite dall'Ufficio con la multa. La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.
2. Per la competenza e la procedura in caso di contravvenzioni alla LStup oppure all'ordinanza d'esecuzione del Consiglio federale fanno stato le disposizioni del Codice di procedura penale e della legge cantonale d'applicazione.
1. Le autorizzazioni vigenti all'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere rinnovate e adattate alla LF sugli stupefacenti.
1. La presente ordinanza d'esecuzione viene dichiarata in vigore dal Governo dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale. A tal data viene abrogata l'ordinanza d'esecuzione della LF sui prodotti stupefacenti, emanata dal Gran Consiglio il 24 novembre 1952.