Canton Grigioni 500.700
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1. Alla Fondazione «Istituto svizzero di climatologia alpina e di ricerche sulla medicina a Davos» con il suo «Reparto medicina» e l'«Osservatorio di fisica-meteorologica/Centro mondiale della radiazione» per gli anni dal 1988 al 1991 viene versato, a prosecuzione dei sussidi finora versati, un sussidio d'esercizio annuo di complessivi 152 000 franchi. Di questi, 80 000 franchi concernono il «Reparto medicina» e 72 000 franchi l'«Osservatorio di fisica-meteorologica/Centro mondiale della radiazione». Il sussidio del Cantone di 80 000 franchi al «Reparto medicina» di cui alla cifra 1 viene aumentato di altri 40 000 franchi a 120 000 franchi, a condizione che il Comune di Landschaft Davos aumenti il proprio contributo di 150 000 franchi di altri 30 000 franchi portandolo a 180 000 franchi e che le Cliniche con sede a Davos versino adeguati aiuti al fondo di ricerca.
1. Il sussidio aumentato viene versato per la prima volta a carico del consuntivo 1988.
1. Il versamento di detto sussidio è subordinato alla condizione che la Confederazione e il Comune di Landschaft Davos aumentino a loro volta adeguatamente i loro contributi finanziari.
1. Se il Governo dovesse ritenere che le premesse per il versamento del sussidio d'esercizio alla Fondazione non sono più adempite del tutto o solo in parte, esso può ridurlo oppure disdirlo con un anno di preavviso.
1. Il Governo viene incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
1. Con il presente decreto viene abrogato quello del Gran Consiglio sull'aumento dei sussidi d'esercizio all'Istituto svizzero di climatologia alpina e di ricerche sulla medicina a Davos del 25 febbraio 1986.